La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 3690 depositata il 30 gennaio 2023 ha stabilito che, in tema di concordato in appello, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ove non abbia formato oggetto dell’accordo, è rimessa alla valutazione del giudice anche nel caso in cui la questione sia stata a quest’ultimo devoluta su richiesta del solo imputato.
Il principio si discosta parzialmente dalla giurisprudenza dominante per la quale, in tema di concordato in appello, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell’accordo pattizio o nel caso in cui la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice, cassazione sezione 7 numero 46053/2019.
Lo scostamento sta, nel caso in esame, nel rilievo dato alla richiesta di inclusione nell’accordo del beneficio della sospensione condizionale della pena intervenuta dopo la chiusura del negozio processuale fra pubblica accusa e difesa.
Decisione
La Suprema Corte preliminarmente, esamina il tema relativo alla astratta ammissibilità della impugnazione presentata dall’imputato.
Infatti, secondo la interpretazione che la giurisprudenza ha dato al dettato dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (applicabile analogicamente anche alle fattispecie di concordato sulla pena in grado di appello), il limite posto alla impugnabilità delle sentenze emesse attraverso l ‘applicazione del modulo processuale negoziale avente ad oggetto il concordato tra le parti sulla pena opera con riferimento ai soli punti della sentenza sui quali era, previamente intervenuto l’accordo fra le parti (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 17 luglio 2020, n. 21368); posto che nel caso di specie la questione relativa alla possibilità o meno di concedere la sospensione condizionale della pena non aveva formato oggetto dell’accordo intervenuto fra accusa e difesa, la stessa è astrattamente suscettibile di costituire l’oggetto del ricorso per cassazione presentato ora dal P.
Sempre in via preliminare si osserva che neppure osta alla ammissibilità del presente ricorso il principio giurisprudenziale affermato dalla cassazione, secondo il quale il beneficio della sospensione condizionale della pena è suscettibile di essere riconosciuto, in caso di sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen. solamente ove lo stesso avesse fatto parte integrante dell’accordo pattizio (cosa che nella fattispecie non era avvenuta) ovvero nel caso in cui la relativa questione fosse stata devoluta esplicitamente e specificamente da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice (Corte di cassazione, Sezione VII penale, 13 novembre 2019, n. 46053, ord.).
Nel caso di specie, infatti, per come è chiaramente desumibile dal contenuto del verbale della udienza celebrata in data 16 giugno 2021 di fronte alla Corte territoriale, documento allegato al ricorso presentato dalla difesa del P., questa, una volta intervenuto il consenso del rappresentante della pubblica accusa presente in udienza sulla entità della pena, ha precisato che era, altresì, richiesto che l’imputato potesse beneficiare della sospensione condizionale della pena.
Ora, se da una parte deve ritenersi che siffatta richiesta, intervenuta dopo la chiusura del negozio processuale fra pubblica accusa e difesa non possa essere considerata condizione di efficacia dell’accordo stesso, proprio perché, ove diversamente si opinasse, si ammetterebbe una limitazione alla efficacia nel negozio bilaterale ad opera di una sola delle parti dopo la sua conclusione cosa che varrebbe ad integrare una inammissibile ipotesi di diritto di recesso condizionato alla sospensione condizionale della pena, non oggetto di preventiva pattuizione, di tal che appare ultronea rispetto alla presente fattispecie la decisione con la quale è stata ritenuta illegittima in toto la sentenza con la quale la corte d’appello, avendo erroneamente ritenuto frazionabile il contenuto dell’accordo, aveva applicato la pena concordata, senza tuttavia provvedere sulla sospensione condizionale della pena sebbene questa fosse stata originariamente prevista come condizione cui era subordinata la efficacia dell’accordo, nel senso infatti, si veda cassazione sezione 3 numero 25994 del 12 giugno 2019, deve, tuttavia, rilevarsi che con la stessa richiesta era stata pur sempre devoluta alla cognizione del giudice la questione relativa alla sospensione condizionale della pena.
Poco rilievo ha, al riguardo, la circostanza che siffatta devoluzione non fosse stata espressamente compiuta da ambo le parti in giudizio.
Infatti, per un verso, a fronte della espressa indicazione contenuta nel senso della investitura del giudicante da parte della difesa privata in relazione alla specifica questione, non è dato rilevare che vi sia stata alcuna opposizione al riguardo da parte della pubblica accusa che, deve ritenersi, abbia in ai modo prestato acquiescenza alla predetta devoluzione; ma, più in generale, appare, per altro verso, problematico ritenere che, come parrebbe invece ricavarsi dal principio di diritto espresso da Corte di cassazione, Sezione VII penale, 13 novembre 2019, n. 46053, ord., che solamente una comune, ancorché evidentemente non concorde in quanto diversamente la stessa avrebbe costituito, unitamente alla determinazione della pena, oggetto del concordato processuale, richiesta di entrambe le parti potrebbe innescare il potere della Corte di appello di valutare la ricorrenza o meno degli elementi idonei al riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
Invero, ammettere un siffatto potere di sostanziale intercessio da parte del PM, che, sebbene la questione non abbia formato oggetto di accordo, avrebbe il potere di bloccare, non investendo anche lui il giudice della questione, l’esercizio della facoltà spettante alla controparte di rimettere un profilo decisionale alla autorità giurisdizionale – la quale sarebbe poi evidentemente libera di riconoscere l’esistenza degli elementi per la concessione della sospensione condizionale della pena ovvero di escluderne la ricorrenza – equivale a compromettere la parità delle armi nel processo penale, in quanto verrebbe offerto alla sola pubblica accusa lo strumento per impedire alla difesa privata di formulare legittimamente una domanda giudiziale.
Rilevato a questo punto che, sebbene la difesa del P. avesse fatto richiesta al giudice di riconoscere al prevenuto il beneficio della sospensione condizionale, la Corte territoriale non ha dato alcuna risposta a tale petitum la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla risposta da dare alla quaestio rimasta inevasa, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello perché si esprima sul punto.
