Il vizio del gioco è una brutta bestia e quando l’amministratore e i soggetti ad esso assimilati dall’art. 224, abbiano consumato una notevole parte del patrimonio sociale in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti di cosa dovranno rispondere?
La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 7417/2023 ha stabilito che in tema di reati fallimentari, la consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti integra il delitto di bancarotta semplice nel caso in cui tali operazioni si inquadrino nell’ambito di condotte tenute comunque nell’interesse dell’impresa, configurandosi, invece, il delitto di bancarotta fraudolenta nel caso in cui l’agente abbia dolosamente perseguito un interesse proprio o di terzi estranei all’impresa. (Conf.: Sez. 5, n. 15850 del 1990, Rv. 185886-01)
La Suprema Corte premette che il combinato disposto degli artt. 224 e 217 Legge fall. prevede il reato di bancarotta semplice, o impropria, in cui l’attività criminosa ha ad oggetto il patrimonio sociale, mentre non assume alcuna rilevanza il patrimonio personale dei soggetti titolari delle qualifiche indicate dalla disposizione, se è pur vero che il rinvio previsto dall’art. 224 Legge fall. non può estendersi a tutte le ipotesi contemplate dall’art. 217 Legge fall. che sono state definite per il fallimento di imprese individuali – rimanendovi dunque escluse le ipotesi non compatibili con la struttura societaria – non può ritenersi tuttavia che il rinvio operato dalla prima disposizione non sia applicabile alle ipotesi di cui all’art. 217, primo comma n.2, Legge fall.: la circostanza che quest’ultima disposizione usi il possessivo “suo” – riferendosi al patrimonio che l’imprenditore individuale abbia consumato in notevole parte in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti – non è di per sè sufficiente per ritenere la norma non applicabile alle società, essendo evidente che il legislatore, mediante il rinvio dell’art. 224 Legge fall., ha inteso far riferimento al patrimonio della società e non certo ai patrimoni personali degli amministratori, direttori, sindaci o liquidatori, che non hanno rilevanza alcuna nelle ipotesi di bancarotta impropria, sicché ben può ritenersi ipotizzabile in astratto il reato di bancarotta semplice impropria nel caso in cui l’amministratore e i soggetti ad esso assimilati dall’art. 224, abbiano consumato una notevole parte del patrimonio sociale in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti (Sez. 5, n. 894 del 05/12/1996, dep. 1997, Rv. 206910).
Secondo la cassazione deve ribadirsi la configurabilità della bancarotta semplice impropria per operazioni di pura sorte, il che rende ragione della fondatezza del motivo, posto che, pur richiamando la stessa sentenza impugnata la censura articolata al riguardo dal ricorrente, ad essa non è stata fornita alcuna risposta, sicché anche per questa parte la sentenza impugnata deve essere annullata.
Mette conto allora osservare che il discrimen tra tale fattispecie e quella di bancarotta fraudolenta per distrazione è stato individuato dalla giurisprudenza di legittimità nella “direzione” dell’interesse dell’agente, nel senso che quando l’agente pone in essere operazioni imprudenti idonee a configurare la bancarotta semplice di cui al n. 2 dell’art. 217 Legge fall., egli agisce con imprudenza, ma pur sempre nell’interesse dell’impresa, laddove nelle operazioni distrattive che integrano il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 Legge fall, invece, l’agente agisce dolosamente perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei all’impresa e, quindi, con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l’interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali (Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Rv. 185886).
A tale principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice del rinvio nell’affrontare il tema posto dall’atto di appello.
