Concordato in appello: delimitazione dei possibili motivi di ricorso per cassazione (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 2^, ordinanza n. 11658/2023 (10 marzo 2023), elenca i motivi per i quali è possibile ricorrere per cassazione avverso una sentenza emessa in applicazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. (cosiddetto concordato in appello).

Questa possibilità è limitata ai motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), all’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853), all’insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755).

Dunque, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione ed una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878).

È pertanto manifestamente preclusa al giudice di legittimità ogni valutazione in merito alla rinnovazione istruttoria, dal momento che la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli inerenti alla ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, esonera il giudice di secondo grado, salve le questioni rilevabili di ufficio, da ogni ulteriore apprezzamento sulla penale responsabilità.

Quanto poi all’asserita iniquità della pena e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, basta ricordare l’inammissibilità del ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca vizi attinenti alla determinazione della pena i quali non abbiano però implicato l’illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102, in tema di inammissibilità di un ricorso con cui si lamentava l’applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente irrogata in quanto contrastante con il divieto di reformatio in peius, rivestiva comunque natura legale).

Secondo il consolidato orientamento di legittimità (cfr., Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934/01-273934-02; Sez. U, n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265108; Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207; Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022, Rv. 283723), costituiscono “pena illegale”:

– la pena che, per specie o per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale (pena illegale ab origine);

– la pena che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge pena più sfavorevole.

La pena irrogata dalla Corte territoriale (che è esattamente quella concordata tra le parti), con ogni evidenza, non può essere ricondotta in alcun modo alla nozione di pena illegale.

Il ricorso è quindi inammissibile.