Reato divenuto procedibile a querela: improcedibilità per sopravvenuta remissione rilevabile anche se il ricorso per cassazione è inammissibile (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 14556 depositata il 5 aprile 2023 ha chiarito che la procedibilità a querela ha natura mista sia sostanziale e sia processuale e da questa discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti, a seguito della modifica del regime di procedibilità nei procedimenti in corso per i reati indicati dalla Riforma Cartabia.

La Suprema Corte, richiamando il precedente di Cassazione sezione 5 n. 22143 del 17 aprile 2019, Rv 275924, relativo alla modifica dell’articolo 339 c.p. introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2019 n. 36, ha sottolineato la “necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti” e pertanto, stante la circostanza che in atti risulta la remissione di querela, la “sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela”.

Nel caso esaminato era stato contestato un furto aggravato con recidiva infraquinquennale.

L’inammissibilità del ricorso non rileva di fronte all’intervenuta improcedibilità che si applica de plano ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. poiché il fatto che nel tempo sia cambiato il regime di procedibilità integra un caso di favor rei ex articolo 2 Cp per l’imputato.

Decisiva la natura mista della querela, che costituisce a un tempo condizione di procedibilità e di punibilità.