Ancora un nuovo reato nel nostro sovraffollato panorama penale.
Si tratta della nuova fattispecie di reato dell’articolo 583-quater comma 2 c.p. (lesioni nei confronti esercenti la professione sanitaria), introdotto con l’articolo 16 del D.L. 30.03.2023 n. 34, Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
L’articolo 16 è così congegnato:
“Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario.
1. All’articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni.
In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene dì cui al comma primo”.
