Detenuto padre di figli minori e nozione di assoluta impossibilità della madre ad assistere la prole (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 11661/2023 (10 marzo 2023), delimita la portata del quarto comma dell’art. 275 cod. proc. pen. nella parte in cui dispone che “Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza“.

A giudizio del collegio di legittimità il comma in questione, introducendo una norma di favore per il caso della necessità di accudimento dei figli con età inferiore a sei anni, nelle ristrette ipotesi di morte del genitore non sottoposto a misura custodiale o di sua assoluta impossibilità di prestare assistenza alla prole, assicura ai minori entro il suddetto limite di età una tutela che prevale sulle esigenze cautelari che non si connotino come di eccezionale rilevanza.

La sostituzione della custodia in carcere per l’imputato padre di prole non superiore a sei anni è dunque espressamente subordinata alla assoluta impossibilità per la madre di assistere i figli, con conseguente difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere lo stabile rapporto di cura del minore. Questa condizione sussiste, oltre che nel caso di decesso, in caso di totale fisica assenza della genitrice ovvero di una sua grave inabilità indipendente dalla sua volontà, restando insufficiente una situazione di mera difficoltà non idonea a giustificare il sacrificio della tutela della collettività mediante la rinuncia ad applicare la misura carceraria nei confronti dell’altro genitore (Sez. 1, n. 10583 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 281353, in cui la Corte ha ritenuto che l’attività lavorativa della madre, ancorché quotidianamente svolta per oltre otto ore, non integrasse il requisito dell’assoluta impossibilità ad occuparsi della prole; conformi, Sez. 6, n. 54449 del 25/10/2018, Rv. 274316, secondo la quale neppure la gravidanza “a rischio” della madre rileva ai fini di cui trattasi; Sez. 6, n. 35806 del 23/06/2015, Rv. 26472501).

La norma in questione, peraltro, è con ogni evidenza eccezionale in quanto derogatoria – sia pure in bonam partem – alla opposta disciplina ordinaria che fissa i principi di adeguatezza e proporzionalità nella scelta della misura, ed è perciò inequivocamente soggetta a un criterio di stretta interpretazione. Essa non è quindi estendibile, in via interpretativa, al caso di figlio di età superiore al limite espresso di sei anni, sia pure con disabilità o comunque affetto da significative patologie (cfr. Sez. 2, n. 13960 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 278912, che ha escluso che la mancata equiparazione del figlio disabile con quello di età inferiore a sei anni possa configurare una disparità di trattamento tale da giustificare un’eccezione di costituzionalità, essendo diverse le esigenze assistenziali relative a un figlio in età evolutiva, che richiedono la presenza di almeno un genitore, rispetto all’assistenza per un figlio disabile di età superiore, che può essere offerta da altri familiari o da strutture pubbliche di sostegno).

Massima

L’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., introducendo una norma di favore per il caso della necessità di accudimento dei figli con età inferiore a sei anni, nelle ristrette ipotesi di morte del genitore non sottoposto a misura custodiale o di sua assoluta impossibilità di prestare assistenza alla prole, assicura ai minori entro il suddetto limite di età una tutela che prevale sulle esigenze cautelari che non si connotino come di eccezionale rilevanza.

La sostituzione della custodia in carcere per l’imputato padre di prole non superiore a sei anni è dunque espressamente subordinata alla assoluta impossibilità per la madre di assistere i figli, con conseguente difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere lo stabile rapporto di cura del minore. Questa condizione sussiste, oltre che nel caso di decesso, in caso di totale fisica assenza della genitrice ovvero di una sua grave inabilità indipendente dalla sua volontà, restando insufficiente una situazione di mera difficoltà non idonea a giustificare il sacrificio della tutela della collettività mediante la rinuncia ad applicare la misura carceraria nei confronti dell’altro genitore.

La norma in questione, peraltro, è con ogni evidenza eccezionale in quanto derogatoria – sia pure in bonam partem – alla opposta disciplina ordinaria che fissa i principi di adeguatezza e proporzionalità nella scelta della misura, ed è perciò inequivocamente soggetta a un criterio di stretta interpretazione. Essa non è quindi estendibile, in via interpretativa, al caso di figlio di età superiore al limite espresso di sei anni, sia pure con disabilità o comunque affetto da significative patologie.