Minore adottabile se la madre è inconsapevole del ruolo genitoriale (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 civile con l’ordinanza numero 4197/2023 ha stabilito che è adottabile il minore al cospetto di un atteggiamento riottoso della madre a rendersi partecipe di un proficuo percorso di maturazione e di recupero della propria capacità di essere genitore e della sua incapacità di comprensione del disvalore implicito nell’episodio dell’affidamento dei figli alla custodia di una persona psichiatricamente fragile, reagendo alle iniziative dispiegate in suo favore dai servizi competenti e dalla comunità di assistenza in modo scarsamente collaborativo.

La Suprema Corte premette che è ben vero che ha più volte ripetuto – nella consapevolezza non solo del chiaro intendimento espresso dal legislatore nazionale, sul filo del decalogo fissato dalla Costituzione, con l’enunciazione del principio racchiuso nell’art. 1, comma 1,l. 184 del 1983 (“il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia“), ma degli indirizzi parimenti inequivoci emergenti dalla giurisprudenza CEDU (Cass., Sez. I, 13/02/2020, n. 3643) e dal diritto sovranazionale circa la preminente considerazione che, in tutte le decisioni che li riguardano, occorre attribuire all'” interesse superiore del fanciullo” (così l’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176 e l’art. 24 della Carta di Nizza)- che la dichiarazione di adottabilità, quale necessario preambolo dell’adozione cd. legittimante, costituisce una “extrema ratio” che si fonda sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale della prole (Cass., Sez. U, 17/11/2021, n. 35110), di guisa che è possibile pervenire ad essa solo se all’esito dell’indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale demandata al giudice che ne sia richiesto emerga una situazione in cui l’ interesse del minore alla conservazione del legame filiale con la famiglia di origine si mostri recessivo rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali (Cass., Sez. I, 25/01/2021, n. 1476). E tuttavia, nel dare in questa ottica l’indicazione che l’indagine affidata al giudice del merito debba essere quanto mai più possibile approfondita, completa ed attuale (Cass., Sez. I, 14/09/2021, n. 24717) e non deve trascurare prioritariamente di tentare quegli interventi di sostegno che si mostrino, nel contesto socioculturale di riferimento, maggiormente idonei a rimuove le cause del disagio (Cass., Sez. I, 30/06/2022, n. 20948), rifuggendo in particolare da giudizi sommari non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il minore (Cass., Sez. I, 14/04/2016, n. 7391).

L cassazione si è pure premurata di ricordare che il periodo di affidamento temporaneo non è senza limiti di tempo, rendendo perciò indifferibile la dichiarazione di adottabilità allorquando, a seguito del fallimento di ogni tentativo in questa direzione, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare (Cass., Sez. I, 23/06/2022, n. 20322; Cass., Sez. I, 27/09/2017, n. 22589; Cass., Sez. I, 26/03/2015, n. 6137).

Fatte queste premesse nel caso in esame si rileva che i tentativi di intrecciare con l’interessata un dialogo ricostruttivo della smarrita capacità genitoriale non hanno conseguito risultanti confortati, tali che si potesse prognosticamente prevedere che il recupero della funzione genitoriale potesse intervenire in termini compatibili ad assicurare ai minori uno stabile contesto relazionale in grado di favorirne l’equilibrato sviluppo fisico e psichico.

Pertanto, il minore è adottabile per la conclamata e assoluta inconsapevolezza del ruolo genitoriale da parte della madre.