Chi sono i liberi “sospesi”?
Sono le persone condannate (ma anche dannate, come si vedrà) a pene detentive inferiori ai 4 anni (o 6 se tossicodipendenti), che hanno ottenuto dalla procura la “sospensione” dell’esecuzione della pena.
Queste persone rimangono anche per anni in attesa di una pronuncia da parte del giudice di sorveglianza chiamato a decidere se affidarle ai servizi sociali oppure se mandarle in carcere e quindi sono “sospesi” in attesa della decisione?
Quanti sono le persone che hanno la loro vita appesa in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza?
Quali dimensioni assuma il fenomeno dei condannati “liberi sospesi” presso ogni tribunale di sorveglianza?
Agli interrogativi ha risposto recentemente il Ministro Nordio che sollecitato da una interrogazione in tema del deputato Roberto Giachetti ha risposto nei termini che seguono.
Alla data del 13 dicembre 2022 il dato numerico dei procedimenti riguardanti i soggetti condannati “liberi sospesi” relativo a tutti i tribunali di sorveglianza del territorio nazionale evidenzia n. 41.993 pendenze al «nord» (Bologna, Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento, Trieste e Venezia), 15.162 al «centro» (Ancona, Firenze, Perugia e Roma), 25.219 al «sud» (Bari, Campobasso, Catanzaro, l’Aquila, Lecce, Napoli – ben 14.613 – Potenza, Reggio Calabria, Salerno, e Taranto) e 7.746 nelle «isole» (Cagliari, Sassari, Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo), per un totale complessivo nazionale pari a 90.120.
Sì, esatto, sono più di novantamila le persone “sospese” che dovrebbero scontare una pena a distanza di anni alle volte più di dieci anche quindici dal fatto reato.
Quando si blatera di certezza della pena si è a conoscenza della situazione al collasso che emerge da questi numeri?
Sul punto l’Italia sarà chiamata a rispondere davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
La questione dei “liberi sospesi” è stata, infatti, posta alla attenzione della Corte europea dei diritti dell’uomo con il ricorso n. 54859/20 – Valorio c. Italia, curato dall’avvocato Marina Silvia Mori.
Il ricorso ha superato il filtro di ammissibilità e sarà a breve trattato a Strasburgo
Il caso riguarda l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Milano, che ha accolto in data 10 febbraio 2022 l’istanza di affidamento in prova del condannato V., i fatti reato sono stati commessi tra il 2010 e il 2011, mentre la sentenza di condanna è divenuta definitiva il 20 aprile 2015; l’affidamento in prova giunge pertanto a 12 anni dal fatto reato e a 7 dalla condanna definitiva.
Tempi lunghi ma non lunghissimi se paragonati ad altri liberi sospesi.
Alla Corte europea sono state sottoposte le violazioni degli articoli 8 paragrafo 2 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 2 paragrafo 3 del Protocollo n. 4 aggiuntivo alla Convenzione (libertà di circolazione) sotto il duplice profilo:
a) della sussistenza di un’ingerenza statale nell’esercizio del diritto priva – per il decorso del tempo – della connotazione di necessità per ragioni di pubblica sicurezza, difesa dell’ordine e prevenzione dei reati e
b) per l’impossibilità di fare valutare al giudice interno la persistenza dell’interesse dello Stato a fare eseguire il residuo di pena, che rileva anche ai sensi della violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, come possibilità di accedere a un tribunale.
La dimensione assunta dal fenomeno dei condannati “liberi sospesi” è l’emblema dello sfascio della giustizia in Italia, l’ennesimo che si pensa di risolvere con “la recente novella di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto, nella parte seconda («Riforma del sistema sanzionatorio penale»), al capitolo I («Pene sostitutive delle pene detentive brevi»), meccanismi di trasformazione di alcune misure alternative (attualmente di competenza del tribunale di sorveglianza) in sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, direttamente irrogabili dal giudice di cognizione (articolo 545-bis codice di procedura penale); il tutto, come peraltro indicato nella relazione illustrativa, anche allo scopo di rendere più efficiente il procedimento penale nella fase dell’esecuzione … con conseguente riduzione del numero e ridimensionamento della patologica situazione dei cosiddetti liberi sospesi, cioè dei condannati a pena detentiva che attendono talora per anni, in stato di libertà, la decisione sull’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione” parole di Nordio.
Invero, la soluzione prospettata dal Ministro appare più che altro un mero auspicio che riguarderà eventualmente le nuove condanne ma certamente non i più di novantamila liberi sospesi che tali resteranno, anche dopo la “recente novella”, in attesa delle decisioni dei tribunali di sorveglianza della Penisola.
Una bruttura anzi una mostruosità: chi ne ha la responsabilità dovrebbe scusarsi ogni giorno e nel frattempo lavorare ventre a terra per eliminarla rapidamente.
Ma non succederà, non è così che si fa da noi.
