Il tema della parificazione dei criteri per la liquidazione dei compensi degli avvocati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato è una questione da sempre dibattuta. L’eliminazione delle differenze degli importi liquidati agli avvocati e la parificazione dei criteri tra il settore civile, amministrativo, contabile, tributario e penale che oggi vede sostanziali differenze non hanno mai trovato una risposta certa e definitiva.
Ora c’è una possibile novità in vista, per l’eliminazione delle differenze dei criteri per determinare gli esigui compensi degli avvocati nel settore civile, amministrativo, tributario e penale, che Terzultima Fermata anticipa.
Il 31 marzo è stata annunciata la presentazione di una proposta di legge da parte del deputato Denis Dori con numero 1062 per le “Modifiche agli articoli 82, 106-bis e 130 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”
L’intento del proponente è di uniformare a livello nazionale gli importi liquidati agli avvocati e nello specifico concerne la parificazione dei criteri per la liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario.
Si legge nella relazione di presentazione “L’esiguità della liquidazione dei compensi, in particolar modo in ambito civile, disincentiva gli avvocati a iscriversi e a permanere nell’apposito elenco speciale, causando un’oggettiva difficoltà per gli utenti a reperire la difesa”.
Registriamo che la proposta ricalca il disegno di Legge n. 1326 presentato nella scorsa Legislatura a Palazzo Madama dal senatore Maurizio Bucarella per l’eliminazione delle differenze dei compensi per il gratuito patrocinio.
Ricordiamo che già nel corso del XXXII Congresso nazionale forense di Venezia, l’assemblea aveva deliberato una richiesta di modificare la disciplina in materia di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato, al fine di eliminare le disparità e le ineguaglianze oggi presenti nella disciplina vigente.
Tale deliberazione era stata fatta propria dall’organismo unitario dell’avvocatura che aveva elaborato una bozza di intervento normativo proponendola all’attenzione della sfera politica e trovando interesse per l’introduzione di apposito disegno di legge. Successivamente nel corso del XXXIII Congresso nazionale forense di Rimini, l’assemblea aveva deliberato all’unanimità, su istanza del medesimo presidente del Consiglio nazionale forense, una richiesta di modificare la disciplina in materia di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato, al fine di eliminare definitivamente le disparità e le ineguaglianze oggi presenti nella disciplina vigente.
La proposta è stata ratificata all’unanimità anche dal XXXIV Congresso nazionale forense del 2018 di Catania.
Vi è da considerare poi che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014, il criterio generale per le liquidazioni prevede solo che il compenso dell’avvocato deve essere proporzionato all’importanza dell’opera prestata.
In materia civile, amministrativa, contabile e tributaria, l’articolo 4, comma 1, del medesimo regolamento (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale) stabilisce che “ Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
L’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 55 del 2014 (Parametri generali per la determinazione dei compensi), operante in materia penale, prevede che “per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Vi è dunque solo nella materia penale una specifica disposizione che regola la liquidazione del compenso in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con la previsione di criteri diversi da quelli previsti per i giudizi civili, amministrativi, contabili e tributari.
Considerato, quindi, che dalla variegata ed equivoca normativa sopra menzionata emerge una disparità di trattamento del difensore d’ufficio, nonché del difensore dei non abbienti nel processo penale rispetto al difensore in regime di gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, è palese l’incertezza interpretativa e la necessità di uniformità nel trattamento del difensore d’ufficio e del difensore dei non abbienti nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.
Rimanendo invariato il quadro normativo, appare probabile il rinnovo dell’eccezione di illegittimità costituzionale per denunciare la disparità di trattamento fra il patrocinio processuale in sede civile, amministrativa, contabile e quello in sede penale.
Per la liquidazione dei compensi professionali del difensore d’ufficio e del difensore dei non abbienti in qualunque tipo di processo (penale, civile, amministrativo, contabile e tributario) è ragionevole tenere specifico conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa; le problematiche sollevate sono rilevanti ogni anno per svariate decine di migliaia di interessati all’accesso al diritto di difesa.
Per queste ragioni si propone che venga equiparato il criterio di liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato intervenendo sul più volte citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
