L’esecuzione della condanna civile prevista nella sentenza penale con la provvisionale può essere sospesa a determinate condizioni.
Recentemente la Suprema Corte ha indicato i presupposti per l’accoglimento della richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale.
La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 927/2023 ha stabilito che ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale, è necessario che ricorra un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna.
L’istituto della provvisionale è disciplinato sulla scia della previsione dell’art. 278, comma 2, cod. proc. civ., ed anche in sede penale, ai fini della liquidazione della provvisionale, non è necessaria la prova dell’ammontare del danno, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all’ammontare della somma liquidata (Sez. 6, n. 39542 del 22/03/2016, Rv. 268110-01).
Elementi essenziali della disciplina sono, pertanto, la richiesta di parte, non potendosi il giudice esprimere di ufficio, nonché la presenza di una sentenza di condanna generica che richiede l’accertamento di un reato per il quale non è stata compiutamente raggiunta la prova in ordine all’entità del risarcimento, ma soltanto la sua certezza sino all’ammontare della provvisionale.
La condanna al pagamento della provvisionale, inoltre, è immediatamente esecutiva ex lege, in ossequio a quanto previsto espressamente dall’art. 540, comma 2, cod. proc. pen.
Orbene, nel caso esaminato la Corte di appello si è limitata ad osservare come non vi fosse la ricorrenza di gravi motivi idonei a sospendere l’esecutività della provvisionale, in particolar modo affermando che non vi fosse la prova “di impossidenze al di là del sequestro per la misura di prevenzione effettuato in separato provvedimento”.
Di contro, la difesa del ricorrente non ha congruamente specificato le ragioni per cui sarebbe stato necessario sospendere la provvisionale ex art. 600, ultimo comma, cod. proc. pen., consentita solo nella ricorrenza di gravi motivi.
Secondo la consolidata giurisprudenza della cassazione, infatti, ai fini dell’accoglimento della richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (cfr., in questi termini: Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017, dep. 2018, Rv. 273202-01; Sez. 4, n. 28589 del 02/02/2016, Rv. 267819-01; Sez. 6, n. 9091 del 23/11/2012, dep. 2013, Rv. 255999-01).
