La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 13352 depositata il 30 marzo 2023 ha esaminato la questione della configurabilità del concorso tra la bancarotta e l’autoriciclaggio.
La Suprema Corte ha stabilito che si configura il reato di autoriciclaggio, ex articolo 648 ter.1 Cp, in relazione, non ai pagamenti per cassa effettuati svuotando il patrimonio della società, poi dichiarata fallita, ma in relazione anche ad altre e successive attività poste in essere con il denaro distratto dalle società beneficiarie dei pagamenti per cassa.
Pertanto, sottolinea la cassazione ove alla condotta distrattiva sia seguita una successiva ed autonoma attività di reimpiego dei capitali in altre società comunque operanti nel settore economico e commerciale, l’aggressione e lesione del bene giuridico protetto dalla norma di cui all’articolo 648 ter 1 Cp costituito dall’ordine economico, determinerà il concorso punibile tra bancarotta per distrazione ed autoriciclaggio, in quanto la condotta distrattiva non si è limitata alla sottrazione delle somme dalla società fallita, allo svuotamento del suo patrimonio costituente la garanzia dei creditori, bensì ha determinato, successivamente ed autonomamente, l’operatività di attività economiche societarie attraverso il reimpiego dei profitti illeciti.
Chiosa la cassazione rilevando, che quando i capitali oggetto della condotta distrattiva sono reinvestiti in attività illecite è configurabile il concorso tra la bancarotta per distrazione e l’autoriciclaggio.
