Privacy: configurabile la violazione dell’articolo 167 Legge Privacy anche nei confronti del privato cittadino (di Riccardo Radi)

La cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 13102 del 29 marzo 2023 ha ribadito che l’assoggettamento alla norma in tema di divieto di diffusione di dati sensibili riguardi tutti indistintamente i soggetti entrati in possesso di dati.

La Suprema Corte ha sottolineato che chi entra in possesso di dati sensibili è tenuto a rispettare sacralmente la privacy di altri soggetti con i primi entrati in contatto, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitri o pericolose intrusioni né la punibilità – in caso di indebita diffusione dei dati – può dirsi esclusa se il soggetto detentore del dato abbia ciò acquisito in via casuale, in quanto la norma non punisce di certo il recepimento del dato, quanto la sua indebita diffusione, dovendosi ritenere che la norma incriminatrice si riferisca anche al soggetto privato in sé considerato, e non solo a quello che svolga un compito, per così dire, istituzionale, di depositario della tenuta dei dati sensibili e delle loro modalità di utilizzazione all’esterno laddove un’interpretazione siffatta finirebbe con l’esonerare in modo irragionevole dall’area penale tutti i soggetti privati, così permettendo quella massiccia diffusione di dati personali che il legislatore invece tende ad evitare.

La cassazione chiosa enunciando che: “Può quindi affermarsi senza tema di smentita che l’assoggettamento alla norma in tema di divieto di diffusione di dati sensibili riguardi tutti indistintamente i soggetti privati entrati in possesso di dati, i quali saranno tenuti a rispettare sacralmente la privacy di altri soggetti con i primi entrati in contatto, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitri o pericolose intrusioni.

Né la punibilità – in caso di indebita diffusione dei dati – può dirsi esclusa se il soggetto detentore del dato abbia ciò acquisito in via casuale, in quanto la norma non punisce di certo il recepimento del dato, quanto la sua indebita diffusione.

Va sottolineato, infine, che il concetto di trattamento va inteso in senso ampio per come già lo afferma il legislatore laddove elenca tutta una serie di condotte sintomatiche, non circoscritto quindi ad una raccolta di dati, ma anche – e soprattutto – alla diffusione indebita senza il consenso dell’interessato, del dato acquisito, non importa se casualmente o meno”.

Quali sono i dati personali?

Sono tali tutte le informazioni relative a una persona fisica, identificata o identificabile, anche in modo indiretto con riferimento a qualsiasi altra circostanza.

Quali sono i dati sensibili?

Sono tali i dati personali che rivelano l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, oltre che i dati personali sullo stato di salute e la vita sessuale.

Quindi, anche il privato non qualificato entrato in possesso dei dati sensibili causalmente risponde dell’indebita diffusione senza il consenso del titolare.