Dichiarazione di ricusazione e significato dell’espressione “termine dell’udienza” entro il quale renderla (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 8163/2023 (udienza 24 gennaio 2023) offre utili chiarimenti sul termine entro il quale va resa la dichiarazione di ricusazione.

La vicenda giudiziaria e i motivi del ricorso

Il ricorso sul quale si è pronunciato il collegio di legittimità è stato originato da un provvedimento della Corte territoriale che ha dichiarato inammissibile una dichiarazione di ricusazione per essere stata proposta dopo l’udienza in cui si era verificata la causa asseritamente legittimante delle dichiarazione stessa.

La difesa degli imputati interessati ha dedotto l’erronea applicazione di legge penale nonché la carenza e contraddittorietà di motivazione in relazione alle norme che disciplinano la ricusazione.

Ha argomentato a tal fine che il termine per il deposito della dichiarazione di ricusazione non poteva ritenersi spirato al momento della presentazione della dichiarazione da parte dei ricorrenti, dal momento che la causa della dichiarazione di ricusazione non era rinvenibile unicamente nel rigetto dell’offerta economica ex art. 35 d.lgs. n. 274/2000 avanzata nel corso dell’udienza in cui era stata formulata ma anche nella successiva mancata astensione del Giudice di pace invitato ad esimersi dalla celebrazione del procedimento: solo in quel momento, secondo la difesa dei ricorrenti, si era concretizzata la causa di ricusazione ed era iniziato il termine per proporre nei tre giorni successivi alla Corte di appello la dichiarazione di ricusazione.

Ha rilevato ulteriormente la difesa che, in ogni caso, la nozione di udienza non deve intendersi come unità di tempo quotidiana, ma quale fase processuale e che la reale motivazione sottesa al rigetto dell’offerta economica proposta ex art. 35 d.lgs. n. 274/2000 non era stata la tardività della stessa come risulta dal verbale, ma la mancata inclusione nell’offerta delle spese legali sostenute dalle persone offese come oralmente dichiarato dal Giudice di pace, nonostante la giurisprudenza di legittimità ritenga ammissibile il ristoro non comprensivo delle spese legali.

La difesa ha infine ricordato che nella medesima udienza il giudice, dopo avere pronunciato la frase “Questo processo lo chiudo presto“, aveva rinviato ad un udienza successiva nel corso della quale, a seguito del rifiuto di astensione, era stata proposta dichiarazione di ricusazione.

La decisione della Corte di cassazione

Il collegio decidente ha ricordato in premessa che, secondo la decisione delle Sezioni unite n. 36847/2014, “In tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell’udienza, la parte ha solo l’onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell’udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall’art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l’udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente“.

Si è reso quindi necessario mettere a fuoco il significato dell’espressione “termine dell’udienza” e lo ha fatto Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 34055/2020, Rv. 28307 chiarendo che “In tema di ricusazione, l’espressione “termine dell’udienza”, di cui all’art. 38, comma 2, cod. proc. pen., quale ultimo momento utile per proporre, con riserva di formalizzazione nel termine di tre giorni, la dichiarazione di ricusazione, la cui causa sia sorta nel corso della stessa, è di stretta interpretazione, dovendosi intendere quale unità quotidiana di lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento e non il dibattimento nel suo complesso“.

Il collegio ha pertanto considerato manifestamente infondato il motivo di ricorso nella parte in cui prospettava che il momento a partire dal quale è possibile proporre la dichiarazione di ricusazione doveva essere individuato in quello in cui il giudice ha rifiutato di astenersi.

Ciò perché non esiste normativamente “l’invito all’astensione posto che la richiesta di essere autorizzato all’astensione è un atto del giudice, una sua autonoma e volontaria scelta che non necessita di sollecitazioni.

Il collegio ha coerentemente dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che la dichiarazione di ricusazione avrebbe dovuto essere resa entro la conclusione dell’udienza in cui era sorta la relativa causa e non nell’udienza successiva in cui il giudice aveva rifiutato di astenersi.