Affidamento ai servizi sociali ed estinzione automatica delle pene accessorie (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 12985 depositata il 28 marzo 2023 ha stabilito che l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali determina l’automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall’articolo 20 Cp “effetti penali” della condanna e che l’articolo 47, comma dodicesimo, della legge 354/75 collega all’esito favorevole della prova l’estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di “ogni altro effetto penale”.

La Suprema Corte ricorda che l’art. 47, comma 12, ord. pen., nella formulazione attuale stabilisce testualmente che l’esito positivo del periodo di prova conseguente all’affidamento del condannato al servizio sociale estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale “ad eccezione delle pene accessorie perpetue”, parole aggiunte dall’art. 1, comma 7, L. 9 gennaio 2019, n. 3.

Il principio contrario e risalente nel tempo afferma che il tempo di espiazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, in quanto modalità esecutiva della sola pena detentiva, non può essere utilmente computato anche ai fini della contemporanea espiazione di una pena accessoria (Sez. 1 n. 13499 del 9/03/2011, Rv. 249865), e che pertanto non è idoneo a produrre l’estinzione automatica di quest’ultima per effetto dell’avvenuta esecuzione della pena principale (Sez. 1 n. 88 dell’11/01/1995, Rv. 200430, che ha valorizzato il dato testuale rappresentato dal mancato richiamo, nel citato art. 2 47 ord. pen., comma 12, dopo la menzione dell’effetto estintivo di “ogni altro effetto penale“, anche delle parole “della condanna“, a differenza di quanto è previsto, ad esempio, dall’art. 178 cod. pen., con riguardo agli effetti della riabilitazione).

L’orientamento sopra richiamato risulta già rimeditato e superato Sez. 1, n. 52551 del 29/09/2014, Rv. 262196, che ha statuito il seguente principio di diritto: “L’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale determina l’automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall’art. 20 cod. pen. effetti penali della condanna e che l’art. 47, comma dodicesimo, legge 26 luglio 1975, n. 354, collega all’esito favorevole della prova l’estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di “ogni altro effetto penale“.

Detto approdo ermeneutico, non solo è aderente al dato testuale della disposizione in esame, ma anche all’espressa indicazione normativa, di cui all’art. 20 cod. pen., in forza della quale le pene accessorie sono considerate appartenere agli effetti penali della condanna, cui conseguono di diritto.