Nulla è più inedito dell’edito, dice qualcuno.
La regola di giudizio nell’udienza preliminare è rimasta nella realtà, secondo alcuni pratici (magistrati e avvocati), tale e quale a prima nonostante i vaniloqui di chi pensa che sia stata modificata.
In questi giorni siamo tutti a discettare sulla nuova formulazione della sentenza di non luogo a procedere che all’articolo 425, comma 3 c.p.p.
In attuazione del criterio della legge delega, con la modifica dell’art. 425 cod. proc. pen., si è creata “un’inedita”, secondo gli interpreti, regola di giudizio secondo la quale “il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”.
Si è disposta contestualmente l’abrogazione della parte relativa alla “inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio” e alle più specifiche ipotesi di “insufficienza” e “contraddittorietà” degli elementi raccolti.
La parte abrogativa della norma è giustificata con possibili “dubbi di conformità con il criterio di delega” e un “non giustificabile disallineamento” con l’omologa regola dettata in tema di archiviazione.
La nuova regola di giudizio amplia, sulla carta, ulteriormente il potere prognostico del Giudice dell’udienza preliminare.
Il Gup previa verifica della validità della richiesta di rinvio a giudizio ed eventualmente precisata la contestazione all’imputato, potrà procederà alla discussione e, con gli elementi raccolti dal pubblico ministero durante le indagini preliminari e quelli eventualmente acquisiti con i suoi poteri d’iniziativa (artt. 421-bis e 422 cod. proc. pen., rimasti immutati) ovvero indicati dalla difesa (art. 391-octies cod. proc. pen.), dovrà “pronosticare” se essi consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.
La “diversa” prognosi dovrebbe consentire una maggiore capacità di ridurre il carico dibattimentale.
L’intenzione del legislatore è certamente quella di ampliare i casi in cui il proscioglimento dell’imputato può essere dichiarato direttamente in udienza preliminare (considerata la percentuale elevata di assoluzioni rilevate nei gradi di merito) aumentando il grado di “cognizione” del Gup nella prospettiva della successiva fase dibattimentale, agevolato anche dalla precisazione in fatto e in diritto dell’accusa.
Tale innovazione dovrebbe influire anche sulle prospettive del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale.
Fin qui i buoni propositi ma nella realtà?
Dalle prime pronunce di merito davanti ai giudici dell’udienza preliminare di Roma non sembra che nulla sia cambiato.
La regola di giudizio prevista dal nuovo testo dell’art. 425 c.p.p., a modesto parere di chi scrive, sembra essere stata già metabolizzata dai giudicanti senza lasciare sostanziali novità sui parametri decisionali da adottare.
La questione è come ha raccontato, senza peli sulla lingua, il dott. Valerio Savio durante un recente convegno organizzato dalla Camera penale di Roma che poco o nulla è cambiato è che tutto dipende dalla “sensibilità” del singolo giudice.
La “sensibilità” del singolo giudice non appare una rassicurante regola di giudizio.
Una decisione ed una sensibilità ante-litteram
In ogni caso, anche il vecchio articolo 425 cpp poteva essere interpretato in chiave evolutiva come dimostra la sentenza della Cassazione Sez. 5, n. 32023, del 4 giugno 2017, che già aveva schiuso alla possibilità che il giudice dell’udienza preliminare verificasse, ai fini del rinvio a giudizio, “che la piattaforma degli elementi conoscitivi, costituiti dalle prove già raccolte e da quelle che potranno essere verosimilmente acquisite nello sviluppo processuale – secondo una valutazione prognostica ispirata a ragionevolezza – sia munita di una consistenza tale da far ritenere probabile la condanna e da dimostrare, pertanto, l’effettiva, seppure potenziale, utilità del passaggio alla fase dibattimentale”.
Un tale criterio ermeneutico può costituire base di riferimento ai fini dell’interpretazione attuale della regola di giudizio di cui all’art. 425 comma 3 c.p.p.
Nel caso esaminato dalla cassazione Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ricorreva per violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’art. 425 c.p.p., art. 192c.p.p., comma 2 e artt. 476 e 490 c.p.p., in quanto il giudicante avrebbe travalicato i limiti cognitivi stabiliti per l’udienza preliminare, avendo valutato i dati probatori offerti dal pubblico ministero non in riferimento all’aspetto prognostico dell’insostenibilità dell’accusa in giudizio o dell’impossibilità di integrare il compendio probatorio, bensì nella non consentita prospettiva della loro idoneità ad affermare od escludere la colpevolezza dell’imputato.
Decisione
La Suprema Corte premette che un’analisi dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale relativamente alla sentenza ex art. 425 c.p.p., consente di comprendere l’esito dei più recenti orientamenti espressi da questa Corte regolatrice sul punto.
Senza dubbio, l’udienza preliminare costituisce uno snodo fondamentale del procedimento penale, in cui il controllo giurisdizionale sull’esercizio dell’azione penale ha una diretta influenza tanto sulle garanzie di difesa dell’imputato quanto sulle esigenze di economia processuale, risultando, pertanto, essenziale definire la portata del concetto di “filtro”, con cui si qualifica, tradizionalmente, l’udienza preliminare, corrispondendo ad un ampliamento dei poteri riconosciuti in capo al giudice un inevitabile effetto deflattivo dello sviluppo dibattimentale.
Evoluzione normativa
Il legislatore del 1988, nella sua intenzione di creare un momento processuale, successivo all’esercizio dell’azione penale, che fungesse da filtro rispetto ad imputazioni azzardate e consentisse, così, di evitare dibattimenti inutili, nel parallelo intento di non replicare la figura del giudice istruttore, inconciliabile con il modello accusatorio, aveva privilegiato l’esigenza di prevedere un controllo giurisdizionale, che, nel delibare sul fondamento dell’accusa, non si traducesse in un intervento così penetrante da assumere compiti di supplenza rispetto alle lacune nei risultati delle indagini svolte dal pubblico ministero o alle carenze nell’esercizio dell’attività difensiva.
Ne era derivata, quindi un’udienza in cui la sola innocenza evidente dell’imputato, per il ricorrere di una delle cause assolutorie, consentiva al giudice dell’udienza preliminare di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, rendendosi, quindi, impossibile il proscioglimento dell’imputato in quelle ipotesi per le quali sarebbe stata, invece, ammessa l’archiviazione a norma dell’art. 125 disp. att. c.p.p.
Il legislatore, quindi, è intervenuto, dapprima con la L. n. 105 del 1993, quindi con la L. n. 479 del 1999, dettando nuove regole che hanno modificato profondamente la fisionomia strutturale dell’udienza preliminare, attribuendo al giudice nuovi e più penetranti poteri istruttori e valutativi, come delineati dall’art. 421-bis c.p.p. e art. 422 c.p.p., comma 1, quindi prevedendo tra i presupposti legittimanti la sentenza di non luogo a procedere, la insufficienza, contraddittorietà o comunque non idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio.
La Corte costituzionale, a sua volta, nella sentenza n. 335 del 2002, ha affermato che “il nuovo art. 425 chiama il giudice a una valutazione di merito sulla consistenza dell’accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale“.
Sulla scia di tali affermazioni di principio, le Sezioni Unite hanno osservato che, “per effetto delle innovazioni introdotte con la L. 16 dicembre 1999, n. 479, l’udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della qualità e quantità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, cui ha corrisposto, quanto alla determinazione conclusiva, un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di sommarietà che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti” (Sez. U, sentenza n. 31312 del 26/06/2002, Rv. 222043).
Nella successiva sentenza n. 39915 del 30/10/2002, Rv. 222602, le stesse Sezioni Unite, investite della questione concernente i rapporti fra rinvio a giudizio e giudizio di gravità indiziaria a fini cautelari, hanno, poi, evidenziato che, pur essendo innegabile che, all’interno di un disegno frammentario del legislatore, gli strappi acceleratori verso un vero e proprio giudizio di merito, rispetto all’originario carattere di momento di impulso meramente processuale, hanno influito sulla struttura dell’udienza preliminare, la regola di diritto per il rinvio a giudizio resta tuttavia qualificata dalla peculiarità dell’oggetto della valutazione e del correlato metodo di analisi.
Il radicale incremento dei poteri di cognizione e di decisione del giudice dell’udienza preliminare, pur legittimando quest’ultimo a muoversi implicitamente anche nella prospettiva della probabilità di colpevolezza dell’imputato, non lo ha tuttavia disancorato dalla fondamentale regola di giudizio per la valutazione prognostica, in ordine al maggior grado di probabilità logica e di successo della prospettazione accusatoria ed all’effettiva utilità della fase dibattimentale, di cui il legislatore della riforma persegue, espressamente, una significativa deflazione.
Di talché, gli epiloghi decisionali dell’udienza preliminare, quanto ai casi che risultino allo stato degli atti aperti a soluzioni alternative, si ricollocano specularmene nel solco delle coordinate già tracciate dall’art. 125 disp. att. c.p.p., per l’archiviazione, come logico completamento della riforma introdotta con la L. 8 aprile 1993, n. 105, recante la soppressione del presupposto della “evidenza“.
Sulla scia delle affermazioni di principio espresse dalle Sezioni Unite, la giurisprudenza delle sezioni semplici è a lungo rimasta ancorata ad una lettura della disciplina dell’udienza preliminare secondo cui la decisione demandata al giudice mantiene, anche a seguito della novella del 1999, natura processuale e non di merito, precisandosi che il criterio di valutazione per il giudice non sia l’innocenza dell’imputato, ma l’inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi di prova contraddittori od insufficienti, di talchè il giudice deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere solo quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all’esito del giudizio (Sez. 5, sentenza n. 41162 del 19/06/2014, Rv. 262109; Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012, Rv. 253127; Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013, Rv. 257645).
Detto indirizzo giurisprudenziale, che può essere considerato maggioritario, risulta anche di recente ribadito da Sez. 5, n. 26756 del 26/02/2016, Rv. 267189 – in cui è stato affermato che, attesa la funzione di “filtro” svolta dall’udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il giudice deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l’inutilità del dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato – e da Sez. 2, n. 15942 del 07/04/2016, e altro, Rv. 266443 che ha ribadito come il giudice debba valutare, ai fini della sentenza ex art. 425 c.p.p., sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in dibattimento, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio, nè formulare un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato, essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui gli elementi di prova acquisiti a carico di quest’ultimo si prestino a valutazioni alternative, aperte o, comunque, tali da poter essere diversamente valutati in dibattimento anche alla luce delle future acquisizioni probatorie.
Interpretazione giurisprudenziale che ha anticipato le novità introdotte dalla riforma Cartabia
Tuttavia, la giurisprudenza della cassazione si è discostata dall’orientamento tradizionale, inaugurando un filone di arresti che, ha, in sostanza, riconosciuto alla valutazione del giudice dell’udienza preliminare la duplice natura processuale e di merito.
Si è, quindi, affermato il principio secondo cui, nel delibare la legittimità dell’esercizio dei poteri decisori da parte del giudice dell’udienza preliminare, si deve prescindere da distinzioni astratte tra valutazioni processuali e valutazioni di merito, e si deve, piuttosto, avere riguardo – così come per le decisioni emesse all’esito del dibattimento – alla completezza ed alla congruità della motivazione stessa, in relazione all’apprezzamento dell’aspetto prognostico dell’insostenibilità dell’accusa in giudizio, sotto il profilo della insuscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale (Sez. 5, sentenza n. 2516 del 14/09/2016, dep. 18/01/2017, Rv. 269009; Sez. 6, n. 17385 del 24/02/2016, Rv. 267074; Sez. 6, sentenza n. 17951 del 13/10/2015, dep. 29/04/2016, Rv. 267310; Sez. 6, sentenza n. 3726 del 29/09/2015, dep. 27/01/2016, Rv. 266132; Sez. 6, sentenza n. 376 del 29/09/2015, Sez. 6, sentenza n. 48928 del 11/11/2015, Rv. 265478).
È stato, pertanto, espressamente affermato come non possa essere condivisa, in diritto, l’affermazione per la quale sarebbe preclusa al giudice, in esito alla udienza preliminare, ogni valutazione afferente la fondatezza nel merito della prospettazione accusatoria.
Ciò in quanto, come argomentato dalla prima pronuncia di contenuto innovativo rispetto all’orientamento tradizionale – Sez. 6, n. 33763 del 30/04/2015, Rv. 264427 – proprio a seguito della novella del 1999 la regola di giudizio della udienza preliminare implica la valutazione di esistenza di un corpo indiziario da qualificare come “serio” e, quindi, di una seria prospettiva di un risultato positivo per l’accusa nel dibattimento.
Il mutamento di prospettiva è basato sul comma aggiunto nel 1999 allo stesso art. 425 c.p.p., che, soprattutto se letto rispetto al diritto vivente su cui si andava ad innestare, è testuale e funzionale all’ampliamento dell’ambito di valutazione del giudice per l’udienza preliminare, richiedendo la esistenza di un minimo probatorio e, quindi, l’apprezzamento di una consistenza dell’ipotesi di accusa: “il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio“.
La interpretazione letterale del comma aggiunto dell’art. 425 c.p.p., implica che la preclusione al rinvio a giudizio è conseguenza innanzitutto della “insufficienza” del materiale probatorio.
Mentre l’espressione “elementi… contraddittori” potrebbe anche leggersi quale impossibilità di sviluppo dibattimentale, “elementi… insufficienti”, che certamente non esclude che possa esservi uno sviluppo dibattimentale, non significa altro che quello che è il suo immediato significato, ossia la scarsità del materiale probatorio. Se, quindi, bastasse il carattere “aperto” degli elementi acquisiti, ovvero la possibilità che in dibattimento si raccolgano prove utili – che al momento dell’udienza preliminare non vi sono -, tale disposizione non avrebbe alcuna ragione d’essere, potendo disporsi il proscioglimento solo per i casi limite della accertata innocenza, delle imputazioni macroscopicamente impossibili e dei casi in cui il materiale a carico non giustifichi neanche la prospettazione di commissione del reato.
Quanto alla espressione “o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio“, appare evidente che la stessa, per come collocata nel contesto complessivo, non si raccorda a “insufficienza” o a “contraddittorietà” per completarne il senso nel caso concreto, bensì impone che quando gli elementi siano sufficienti ed univoci, non si possa rinviare a giudizio nei casi in cui, pur a fronte di tali elementi, non vi sia alcuna prospettiva di ulteriore sviluppo per giungere alla prova piena del fatto.
A detto dato testuale si aggiungono, poi, altri elementi significativi: la disposizione di cui all’art. 421 bis c.p.p., che, disciplinando l’ordinanza per l’integrazione delle indagini, implica la completezza delle indagini stesse, ossia la necessità di acquisire un quadro probatorio minimo per il rinvio a giudizio; la regolamentazione dei poteri di integrazione probatoria di cui all’art. 422 c.p.p., che possono essere esercitati al solo fine di giungere al proscioglimento.
La necessità di completamento delle indagini ha ragione d’essere solo se, a fronte di elementi a carico insufficienti, il giudice sia tenuto al proscioglimento.
Se non fosse necessario ottenere tale quadro probatorio minimo non vi sarebbe, pertanto, necessità della integrazione delle indagini.
Ne consegue che la duplice esigenza, di evitare l’inutile prosecuzione di procedimenti fondati su basi poco consistenti e di realizzare un effetto deflattivo di dibattimenti superflui, non può che incidere sulla natura della sentenza di cui all’art. 425 c.p.p., qualificandola come sentenza di merito su di un aspetto processuale.
Ciò significa che il giudice è chiamato ad una valutazione sulla sostanza degli elementi dedotti dal pubblico ministero a sostegno della richiesta ex art. 416 c.p.p., eventualmente integrati ai sensi degli artt. 421-bis e 422 c.p.p., dunque ad espletare un giudizio di merito, e, nondimeno, tale giudizio ha ad oggetto, non la fondatezza dell’accusa – cioè la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato (salvo il caso in cui essa sia evidente) -, bensì la capacità di siffatti elementi – perché sufficienti, non insanabilmente contraddittori o idonei – di dimostrare la sussistenza di una minima probabilità che, all’esito del dibattimento, sia affermata la colpevolezza dell’imputato. In altri termini, il giudice è tenuto a verificare che la piattaforma degli elementi conoscitivi, costituiti dalle prove già raccolte e da quelle che potranno essere verosimilmente acquisite nello sviluppo processuale – secondo una valutazione prognostica ispirata a ragionevolezza -, sia munita di una consistenza tale da far ritenere probabile la condanna e da dimostrare, pertanto, l’effettiva, seppure potenziale, utilità del passaggio alla fase dibattimentale.
Tale interpretazione sembra in sostanza aver anticipato la novella della “ragionevole previsione di condanna”.
Brevi osservazioni finali
L’orientamento giurisprudenziale richiamato valutava in primo luogo le indicate esigenze di tutela della persona – al fine di evitare che chiunque possa essere sottoposto ad inutili ed onerose attività processuali – e di deflazione della medesima attività processuale sostanziando la funzione di filtro effettivo dell’udienza preliminare che, altrimenti, finirebbe per essere svilita a quella di mero passaggio cartolare, la cui utilità procedimentale, pertanto, non sarebbe facilmente ravvisabile.
Come scrivevamo all’inizio, nulla è più inedito dell’edito e le considerazioni svolte dalla cassazione nella sentenza del 2017 sono di una attualità sconcertante che dimostrano che lo spirito della norma può avere le migliori intenzioni ma ad applicarla sono gli uomini con i loro pregi e difetti e quindi, alla fine della esposizione rimane il punto iniziale … dipenderà molto dal giudice che si incontrerà.
