L’annuario statistico 2022 della Cassazione penale (allegato alla fine del post) racconta una storia di successo.
Nel confronto tra il 2021 e il 2022 si ricava che:
- il numero di procedimenti iscritti in cancelleria penale è diminuito del 2%, passando da 46.297 unità a 45.363;
- il numero dei procedimenti esauriti è in crescita, da 47.040 a 50.775 (+7,9%);
- il numero dei procedimenti pendenti a fine anno è decresciuto passando da 23.735 a 18.323 unità tra l’1/1/2022 e il 31/12/2022 (variazione pari al -22,8%);
- i tempi di definizione sono diminuiti, passando da 211 giorni per il 2021 a 180 per il 2022;
- è migliorato anche il disposition time, cioè il valore che indica il numero medio dei giorni necessari per la definizione di un procedimento giudiziario (ottenuto dividendo il numero dei procedimenti pendenti alla fine di un anno per il numero dei procedimenti definiti nello stesso anno e moltiplicando per 365 il risultato della divisione): era di 184 giorni nel 2021, è stato di 132 giorni nel 2022, con ciò collocandosi con largo anticipo al di sotto del target di 166 giorni che bisognava raggiungere nel 2026.
E quindi, in sintesi: le sezioni penali della Corte di cassazione lavorano efficacemente (smaltendo un flusso di procedimenti ben superiore ai nuovi arrivi e quindi riducendo significativamente l’arretrato) e velocemente (bastano in media sei mesi per definire un procedimento).
Una storia di successo, appunto.
Proviamo adesso a capire come si è arrivati a questo risultato e iniziamo dicendo che esso pare il frutto di plurime cause, elencate qui di seguito.
Riduzione dei flussi in entrata
Nel 2022 risultano iscritti 45.363 nuovi procedimenti e definiti 50.775 procedimenti.
Fatta eccezione per il 2020 (l’anno in cui il dilagare del COVID ha causato una vistosa contrazione dei flussi in tutti gli uffici giudiziari), la quantità di nuove iscrizioni del 2022 è la più bassa dell’ultimo decennio al pari della quantità di definizioni che è tra le più basse (fatta eccezione per il citato 2020 e per il 2021) del medesimo periodo.
L’andamento positivo rimane – sia chiaro – ma è ridimensionato non poco dai dati appena esposti.
Tipologia di udienza
Continua anche nel 2022 la larga preponderanza delle camere di consiglio sulle udienze pubbliche: 71,1% contro 28,9%.
Tipologia di provvedimenti
Il 53,2% dei provvedimenti sono stati emessi in forma di sentenza, il 46,8% in forma di ordinanza.
Gli esiti
Gli annullamenti con rinvio hanno rappresentato il 10,6% del totale, gli annullamenti senza rinvio il 7,3%, le inammissibilità il 70,6%, i rigetti il 10,1%.
Si segnala in particolare che la percentuale delle inammissibilità del 2022 è tra quelle più alte dell’ultimo decennio.
Gli esiti di inammissibilità divisi per sezione
Il 37,6% delle decisioni di inammissibilità è stato emesso dal complesso delle sezioni orinarie, il restante 62,4% dalla settima sezione.
I procedimenti definiti per tipologia di ricorrente
Il 3,5% dei procedimenti definiti attiene a ricorsi del PM, lo 0.5% a ricorsi del PM e delle parti private, il 96% a ricorsi delle parti private.
I procedimenti definiti classificati per esito e tipologia del ricorrente
Quando ricorre il PM, da solo o assieme alle parti private, la percentuale di annullamenti con o senza rinvio supera il 50% del totale.
Se invece ricorrono le parti private, la percentuale complessiva è del 16,4%.
Procedimenti definiti classificati per tipologie e esito
Le sei tipologie di ricorso più consistenti numericamente sono: ricorso ordinario, misure cautelari personali, ricorso contro le sentenze di patteggiamento, magistratura di sorveglianza, esecuzione pena, misure cautelari reali.
Si consideri inoltre che la categoria dei ricorsi ordinari rappresenta da sola il 65,2% del totale dei procedimenti definiti.
Le relative percentuali di esito di inammissibilità si attestano sul 75,8% mentre i rigetti ammontano al 7,2%.
Si ha dunque che l’83% dei ricorsi ordinari si conclude senza alcun vantaggio per il ricorrente.
Numero udienze, procedimenti fissati e procedimenti trattati in udienza
Nel 2022 sono state tenute 1.230 udienze con una media di 41 procedimenti trattati per udienza.
Procedimenti con esito di prescrizione
Sono stati 819 nell’anno di riferimento ed hanno rappresentato l’1,6% del totale.
Considerazioni sui numeri
Le indicazioni statistiche elencate fin qui consentono implicazioni logiche piuttosto verosimili.
L’intera organizzazione del lavoro dei giudici di legittimità è improntata al distacco e all’efficientismo.
Si discutono 41 ricorsi per udienza sicché il tempo dell’ascolto non può che ridursi a pochi minuti.
Si accetta sempre meno il confronto col giudizio (sette ricorsi su dieci sono dichiarati inammissibili e a questo risultato concorrono in parte significativa anche le sezioni ordinarie) e se proprio non se ne può fare a meno l’unica parte che ha le probabilità dalla sua è il PM mentre le chance dell’imputato sono trascurabili.
Questo è ciò che dicono i numeri che sono fatti.
Poi ci sono le opinioni.
La nostra è che quei numeri siano alimentati da indirizzi interpretativi che hanno comportato una sempre maggiore latitudine applicativa della manifesta infondatezza e che ad essa si sono aggiunti altri trend volti ad ampliare gli oneri dimostrativi posti a carico dei ricorrenti, oneri spesso riconducibili non alla volontà del legislatore ma a quella del giudice e le cui ragioni giustificative sono in più di un caso fragili o addirittura impalpabili, all’insegna di disarmanti formule tautologiche. Per concludere: se la Suprema Corte è la massima garante della legittimità dei giudizi penali e se questa legittimità si sostanzia in primo luogo nel rispetto dei precetti costituzionali e convenzionali che accompagnano l’iniziativa penale, il nostro giudice di legittimità sta fallendo il suo compito, allontanandosi così tanto dall’essere umano che gli chiede chiarezza e certezze da non riuscire più a comprenderlo.
