Guida in stato di ebbrezza e messa alla prova: al giudice è precluso revocare la patente di guida (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 3717/2023 ha ricordato che in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, cod. strada, in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dell’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, cod. strada, la cui disciplina lascia invece al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

La Suprema Corte osserva che è precluso l’esercizio, da parte del giudice, di un potere normativamente riservato al Prefetto e l’inosservanza di quanto previsto dagli artt. 168-ter, comma 2, cod. pen. e 223 e 224 cod. strada.

La cassazione ha chiarito da tempo che il giudice che, in ragione dell’esito positivo della messa alla prova, dichiari, ex art. 168-ter cod. pen., l’estinzione dei reati di guida sotto l’effetto dell’alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsti dagli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285 del 1992, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto, della revoca della patente di guida, di cui all’art. 224, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992. Si è osservato al riguardo che sussiste sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova – che prescinde dell’accertamento della penale responsabilità dell’imputato – e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, che legittimano l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al menzionato art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (così, con riguardo alla diversa sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Rv. 267880-01, nonché Sez. 4, n. 39107 dell’08/07/2016, Rv. 267608-01 e Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Rv. 264819-01).

Sono seguiti l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e la trasmissione degli atti al Prefetto competente per quanto di competenza.