La riduzione di pena di 1/6 prevista dall’art. 442 comma 2-bis c.p.p. nuova formulazione è concedibile anche per i procedimenti conclusi con sentenza di condanna prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia (30 dicembre 2022) e non appellati, quando il termine per l’impugnazione è scaduto dopo detta entrata in vigore (si allega alla fine del post l’ordinanza del Tribunale di Cosenza del 02.02.2023 pubblicata in prima battuta da Giurisprudenza Penale).
L’omessa impugnazione permette la riduzione dell’ulteriore sesto della pena in abbreviato.
Per richiedere la riduzione l’avvocato dovrà presentare incidente di esecuzione al giudice che ha emesso la sentenza oramai definitiva.
Il fatto processuale che permette il trattamento migliorativo è costituito dall’omessa presentazione dell’impugnazione ed è sufficiente che tale non scelta o comportamento inerte si sia perfezionato dal 30 dicembre 2022.
