Reati diventati perseguibili a querela: l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude all’imputato di beneficiare dell’improcedibilità sopravvenuta (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 4^, sentenza n. 7876/2023 (udienza del 19 gennaio 2023) chiarisce a quali condizioni la sopravvenuta improcedibilità di un reato divenuto perseguibile a querela di parte può produrre effetti positivi per il ricorrente.

La decisione della quarta sezione penale non si discosta da un orientamento assai consolidato che negli anni recenti ha trovato il suo apice più significato nella decisione n. 12602/2016 delle Sezioni unite penali, secondo il quale la dichiarazione di inammissibilità del ricorso impedisce la dichiarazione di eventuali cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.

Nell’occasione, le Sezioni unite chiarirono che tutte le ipotesi di inammissibilità previste, in via generale, dall’art. 591, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen., e, con riguardo specifico al ricorso per cassazione, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., viziano geneticamente l’atto, che, ponendosi al di fuori della cornice normativa di riferimento, provoca la reazione dell’ordinamento con la corrispondente sanzione, quale risposta ad un potere di parte non correttamente esercitato.
Dette ipotesi, a prescindere dalle modalità più o meno agevoli di rilevazione, sono tutte ugualmente intrinseche alla struttura dell’atto, sì da renderlo inidoneo ad investire il giudice del grado successivo della piena cognizione del processo. Le stesse sono, per lo più, espressione di un tatticismo difensivo a fini dilatori, che mira a procrastinare il passaggio in giudicato formale della sentenza, nella prospettiva spesso di propiziare la scadenza dei termini di prescrizione. Il loro accertamento ha natura meramente dichiarativa e, quindi, efficacia ex tunc.

Affermarono ulteriormente che la diagnosi di ammissibilità dell’impugnazione – al pari di quanto accade in materia di giurisdizione, di competenza, di improcedibilità per mancanza di querela – deve precedere logicamente e cronologicamente lo scrutinio circa la fondatezza dei motivi proposti e l’eventuale decisione di merito ex art. 129 cod. proc. pen..

Soltanto l’accertata ammissibilità dell’impugnazione, per l’effetto propulsivo che la connota, investe il giudice del potere decisorio sul merito del processo.

Al contrario, la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione preclude una qualsiasi pronuncia sul merito. La porzione di processo che si svolge tra il momento in cui si sollecita l’instaurazione del grado superiore di giudizio e quello in cui tale sollecitazione è dichiarata inammissibile rimane circoscritta al solo accertamento della questione processuale relativa alla sussistenza del presupposto di ammissibilità e, in difetto di questo, non riserva spazio ad altre decisioni.

Né vale obiettare che l’esame dell’inammissibilità da parte del giudice dell’impugnazione presuppone comunque l’esercizio della potestà giurisdizionale, nel cui ambito, che integra uno “stato e grado” del processo, sarebbe consentito rilevare le cause di non punibilità.

È agevole replicare che l’attività processuale di accertamento di una causa di inammissibilità costituisce, se si vuole, un grado successivo a quello concluso con la sentenza impugnata, ma in senso del tutto formale, e cioè dal punto di vista delle dimensioni esteriori della sequenza procedurale; in realtà qui c’è soltanto un simulacro di un procedimento giurisdizionale, e la declaratoria d’inammissibilità non sta a significare altro che questo: poiché l’atto che la legge definisce impugnazione non è stato posto in essere in conformità alla sua fattispecie normativa, il giudice ad quem non può interloquire sul tema del procedimento, concluso con l’esaurimento del precedente grado, ed anzi deve declinare la questione.

La sentenza invalidamente impugnata diventa intangibile sin dal momento in cui si concretizza la causa di inammissibilità, che va apprezzata in un’ottica “sostanzialistica” della dinamica impugnatoria e delle relative conseguenze sul piano delle preclusioni processuali (giudicato sostanziale). La successiva declaratoria d’inammissibilità della impugnazione da parte del giudice ad quem ha carattere meramente ricognitivo di una situazione già esistente e determina la formazione del giudicato formale.

L’inammissibilità dell’impugnazione, quindi, paralizza, sin dal suo insorgere, i poteri decisori del giudice, il quale, al di là dell’accertamento di tale profilo processuale, non è abilitato a occuparsi del merito e a rilevare, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., cause di non punibilità, quale l’estinzione del reato per prescrizione, sia se maturata successivamente alla sentenza impugnata sia se verificatasi in precedenza, nel corso cioè del giudizio definito con tale sentenza, destinata a rimanere immodificabile, proprio perché contrastata da una impugnazione inammissibile.

Diversamente opinando, si verificherebbe una impropria “sanatoria” delle situazioni di inammissibilità e risulterebbe arbitrariamente alterato il fisiologico svolgimento dell’iter processuale.

Le Sezioni unite tennero ancora a sottolineare che non poteva farsi leva, a sostegno dell’opposta tesi, sulla ratio ispiratrice dell’art. 129 cod. proc. pen. per trarre argomenti decisivi a favore della prevalenza della declaratoria di non punibilità.

Tale norma, a loro giudizio, non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, considerato che non attribuisce, di per sé, al giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio, svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma si limita a dettare una regola di giudizio, che deve essere adattata alla struttura del processo per così come normativamente disciplinata e che deve guidare il giudice nell’esercizio dei poteri decisori che già gli competono in forza di una corretta investitura. È in questa cornice positiva che va letta e apprezzata la ratio dell’art. 129 cod. proc. pen., che persegue certamente gli obiettivi del favor innocentiae e dell’economia processuale (immediata declaratoria di cause di non punibilità), ma nell’ambito di ben individuate scansioni processuali.

Massima

Riguardo ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l’inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato sostanziale, il quale produce l’effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l’integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso.