Persona offesa e acquisizione certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per il giudizio sulla personalità (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 8395/2023 ha ricordato che l’articolo 236 cod. proc. pen. stabilisce che è consentita l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale ai fini del giudizio sulla personalità della persona offesa “se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa”.

Nel caso in esame, la Corte d’appello di Roma ha ritenuto l’infondatezza della questione di nullità delle due ordinanze con le quali il Tribunale di Roma aveva rigettato le richieste della difesa dell’imputato di acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti delle persone offese B.B. e E.R. nonché della persona offesa e parte civile V.B., avendo reputato che i fatti di violenza privata e di ricettazione per i quali si stava procedendo non dovessero essere valutati in relazione al precedente compimento, da parte delle predette persone offese, di un reato di rapina (del quale avevano esse stesse riferito), in quanto tale fatto, da un lato, era “assolutamente estraneo rispetto alla valutazione della condotta di reato ascritta” all’imputato e, dall’altro lato, non poteva di per sé comportare un giudizio di minore credibilità della dichiarante.

Tale motivazione della conferma della non necessità delle richieste acquisizioni dei certificati del casellario giudiziale dei carichi pendenti appare del tutto logica, sicché essa non è censurabile nella sede di legittimità.

Quanto alla richiesta di parziale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale al fine di acquisire i menzionati certificati, si deve poi ribadire il principio, secondo cui la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., siccome funzionalmente diretta – in armonia con la nozione generale di “istruzione dibattimentale” ricavabile dall’art. 496, comma 1, cod. proc. pen. – alla “assunzione di prove” (il cui oggetto deve essere ricompreso nelle specifiche previsioni di cui all’art. 187 stesso codice), non può consistere nella sola acquisizione, ai sensi dell’art. 236, comma 2, cod. proc. pen., di sentenze e certificati del casellario giudiziario al fine di valutare la credibilità di un testimone le cui dichiarazioni sono già state assunte in primo grado (Sez. 1, n. 23161 del 16/05/2002, Rv. 221502-01, Sez. 2, n. 19693 del 20/05/2010, Rv. 247056-01).