La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 4778/2023 ha stabilito che per le notifiche degli atti processuali dirette a imputato dichiarato inabilitato si osservano le forme di cui all’art. 166 cod. proc. pen., che prevedono una notificazione integrativa al curatore speciale, solo nel caso in cui l’imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall’art. 71, comma 1, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento.
La Suprema Corte ha ricordato che con riferimento alle notificazioni di cui all’art. 166 cod. proc. pen. ma valido – stante l’identità di ratio e di presupposto – anche all’istituto di cui all’art. 666 cod. proc. pen. (procedimento di esecuzione), secondo cui, per le notifiche degli atti processuali dirette ad imputato dichiarato inabilitato, si osservano le forme di cui all’art. 166 cod. proc. pen., che prevedono una notificazione integrativa al curatore speciale, solo qualora l’imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall’art. 71, comma 1, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento (Sez. 1, n. 18141 del 22/03/2017, G., Rv. 269636).
Il procedimento penale, così come il procedimento di sorveglianza, può infatti svolgersi anche quando il soggetto, ancorché non in grado di curare i propri interessi, appaia cosciente dello svolgimento del procedimento in modo da potere, con l’ausilio tecnico del difensore, esserne consapevole protagonista.
Nel caso di specie, pertanto, non vi era prova del fatto che l’infermità di mente del condannato fosse tale da non consentirgli di partecipare coscientemente al procedimento di Sorveglianza, non bastando – a tal fine – che R. fosse stato prosciolto dal giudice della cognizione per vizio di mente, quando aveva commesso il fatto, in quanto tale circostanza non era idonea a provare l’attualità dell’infermità mentale al momento del processo.
