Decreto penale di condanna: l’omessa notifica all’imputato è sanata dall’opposizione presentata dal difensore (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 6330/2023 ha stabilito che l’omessa notificazione del decreto penale di condanna all’imputato integra una nullità di ordine generale, che è sanata nel caso in cui il difensore non l’eccepisca nell’atto di opposizione.

La Suprema Corte ha premesso che per le nullità e le inutilizzabilità vige il principio di tassatività. L’art. 177 cod. proc. pen., prevede che “L’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge”.

Quanto all’inutilizzabilità, la legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987 impose la “previsione espressa sia delle cause di invalidità degli atti che delle conseguenti sanzioni processuali”.

Vi sono, infatti, norme processuali la cui violazione non comporta alcuna sanzione.

Ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. sono nullità assolute, insanabili e rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, solo quelle previste dall’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale, quelle derivanti dall’omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, o quelle definite assolute da specifiche disposizioni di legge.

La tesi difensiva, che equipara la notifica del decreto penale di condanna all’omessa citazione dell’imputato, è manifestamente infondata perché in antitesi al principio di tassatività delle nullità; è, altresì, contraria al costante orientamento della giurisprudenza.

Il decreto penale di condanna non costituisce la citazione dell’imputato al processo ma è, appunto, una condanna in un procedimento a contraddittorio differito.

La condanna si evita mediante l’opposizione, che apre la fase del giudizio, mediante l’emissione del decreto di giudizio immediato o del decreto di citazione a giudizio, nei casi di procedimenti per i quali è prevista la citazione diretta.

La cassazione ha affermato che l’omessa notificazione del decreto penale di condanna all’imputato integra una nullità di ordine generale, la quale è sanata dall’opposizione presentata dal difensore di fiducia che non denunci l’omissione, sì da far ritenere che la parte abbia accettato gli effetti dell’atto (Cfr. Sez. 5, n. 43757 del 21/09/2010, Rv. 248777).

Pertanto, in relazione all’omessa notifica del decreto penale di condanna avverso cui è proposta opposizione opera una duplice sanatoria: ex art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. poiché la parte, mediante l’opposizione presentata dal difensore, ha dimostrato di aver accettato gli effetti dell’atto nullo, nonché ex art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. poiché, stante l’equiparazione dell’opposizione ad un mezzo di impugnazione e l’unicità del diritto di impugnazione, l’avvenuta presentazione dell’opposizione da parte del difensore di fiducia fa sì che la parte si sia avvalsa della facoltà cui era preordinato l’atto nullo.

La Suprema Corte ha ritenuto che anche l’omessa notifica del decreto penale di condanna al difensore sia sanata dalla presentazione dell’opposizione che non è soggetta, in tal caso, all’osservanza del termine previsto dall’art. 461 cod. proc. pen. (così Sez. 4, n. 16611 del 24/01/2019, Rv. 275654- 01). Anche per Sez. 3, n. 22768 del 11/04/2018, Rv. 273722 – 01, in tema di decreto penale di condanna, l’omessa notifica al difensore è sanata dalla presentazione dell’opposizione e quest’ultima non è soggetta all’osservanza del termine previsto dall’art. 461 cod. proc. pen.

Nel caso in esame il decreto penale di condanna era stato notificato al difensore di fiducia il 30 luglio 2018 il quale ha presentato l’opposizione il 11 settembre 2018.

L’opposizione risulta presentata dall’imputato tramite il suo difensore: ai sensi dell’art. 461 cod. proc. pen. l’opposizione si presenta personalmente o a mezzo del difensore di fiducia, come avvenuto.

L’articolo 460, comma 3, cod. proc. pen., in attuazione dei principi del “giusto processo”, ha introdotto l’obbligo di notifica del decreto penale di condanna al difensore di fiducia, se nominato, o a quello d’ufficio, con lo scopo di assicurare all’imputato una difesa tecnicamente qualificata che possa indicargli le possibili opzioni processuali, fra cui rientra ovviamente quella dell’opposizione al decreto.

Dunque, è del tutto irrilevante che al momento della proposizione dell’opposizione il decreto penale di condanna non fosse stato ancora notificato all’imputato, avendo quest’ultimo a mezzo del difensore di fiducia, che ne aveva il potere, non occorrendo la procura speciale, proposto l’opposizione, così rinunciando ai riti alternativi ed alle ulteriori facoltà concesse dalla legge.

A prescindere dalla correttezza o meno della qualificazione dell’opposizione al decreto penale di condanna quale impugnazione, la presentazione dell’opposizione è stata il frutto di una scelta difensiva specifica e voluta, non necessitata dalla scadenza dei termini – contrariamente a quanto rappresentato dal difensore – perché l’assenza della notifica del decreto penale di condanna all’imputato avrebbe determinato che i termini per proporre opposizione e per la richiesta di accedere ai riti alternativi non sarebbero decorsi.