Calunnia: la “ritrattazione” della denuncia non esclude la configurabilità del reato (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 1616/2023 ha ribadito che la spontanea “ritrattazione” della denuncia non esclude la punibilità del delitto di calunnia, integrando un “post factum” irrilevante rispetto all’avvenuto perfezionamento del reato, eventualmente valutabile quale circostanza attenuante ai sensi dell’art. 62, n. 6, cod. pen.

La Suprema Corte ha sottolineato che deve ritenersi irrilevante la “ritrattazione” della denuncia, in quanto si tratta di un reato formale e istantaneo in cui un tale evento non ha alcuna attitudine ad impedirne il perfezionamento.

La calunnia è delitto istantaneo e si consuma nel momento in cui, con denunzia o con altro atto destinato all’autorità giudiziaria, viene formulata una falsa accusa, mediante incolpazione di un reato, nei confronti di un soggetto che il denunciante sa essere innocente: con la conseguenza che la presentazione della denuncia completa in tutti i suoi elementi è idonea ad integrare gli estremi del delitto in argomento, da intendersi consumato e non solo tentato, e che la eventuale successiva ritrattazione – nella fattispecie intervenuta il giorno successivo a quello di presentazione della denuncia – lungi dal qualificare una causa di non punibilità, posto che l’articolo 376 c.p. non fa riferimento al reato di cui all’articolo 368 c.p., vale come
post factum e può essere al più considerata, come nel caso di specie è accaduto, come iniziativa spontanea capace di attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato commesso

Per le stesse ragioni la cassazione ha anche escluso che la ritrattazione sia idonea a fare degradare la calunnia consumata nell’ipotesi tentata ovvero a configurare recesso attivo (Sez. VI, 16 ottobre 1995, n. 10896).

In conclusione, la ritrattazione può essere configurata come un post factum, eventualmente valutabile come attenuante ai sensi dell’art. 62 n. 6 c.p., ossia come una condotta di ravvedimento operoso che deve intervenire prima che l’autorità giudiziaria acquisisca la prova della falsità dell’incolpazione (Sez. VI, 19 marzo 1998, n. 5574; Sez. VI, 14 maggio 2003, n. 37016), ma non può condurre a ritenere che ricorra l’ipotesi del reato impossibile.