Le carenze delle cancellerie non possono danneggiare le parti (di Riccardo Radi)

La cassazione civile sezione 3 con l’ordinanza numero 8506 depositata il 24 marzo 2023 ha stabilito che deve qualificarsi come abnorme – e dunque nulla ed impugnabile per tale motivo – la sentenza con la quale il giudice d’appello, rilevata la mancanza del fascicolo d’ufficio di primo grado (il che dimostra una non adeguata custodia da parte dell’ufficio stesso), dichiari inammissibile il gravame, senza previamente accertare se il fascicolo risulti ufficialmente smarrito, accertamento che presuppone un’espressa attestazione in tal senso della cancelleria.

La disorganizzazione delle cancellerie non può comportare alcuna conseguenza dannosa per le parti del processo.

La Suprema Corte ha sottolineato che è compito dell’amministrazione della giustizia conservare i fascicoli della causa di primo grado e trasmetterli al giudice dell’impugnazione: si tratta di un obbligo che non è delegabile alle parti, se non sotto forma di invito, che non fa sorgere obblighi di sorta in chi lo riceve.

Pertanto, la sentenza che rigetta o dichiara inammissibile il gravame senza un’attestazione della cancelleria che dichiara ufficialmente smarrito il fascicolo di primo grado è abnorme e dunque nulla.