Tra i tanti comparti interessati dalla riforma Cartabia vi è quello che regola l’iscrizione delle notizie di reato nell’apposito registro.
Come ha correttamente osservato A. Camon in Registrazione della notizia di reato e tempi dell’indagine (Archivio Penale, 22 marzo 2023, a questo link), riferendosi al regime preesistente, “La disciplina dell’iscrizione della notizia di reato era attraversata da un vistoso paradosso: la sproporzione fra l’importanza dell’adempimento da un lato, la debolezza dei controlli sulla sua regolarità dall’altro lato“.
Occorreva intervenire e il legislatore lo ha fatto, attraverso l’art. 15, d.lgs. n. 150/2022, attuativo dell’art. 1, comma 9, lettera p) della Legge delega n. 134/20219, modificando l’art. 335 cod. proc. pen. e introducendo i tre nuovi articoli 335-bis, 335-ter e 335-quater).
Serve ricordare che il citato art. 1, comma 9 prescriveva al legislatore delegato di attenersi al seguente criterio: “precisare i presupposti per l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni“.
Le novità normative
Esaminiamo adesso le modifiche introdotte dal legislatore delegato.
Si comincia dall’art. 335 cod. proc. pen.
Se ne riporta il testo vigente, evidenziando in neretto le parti innestate dalla riforma.
Art. 335 cod. proc. pen. “Registro delle notizie di reato“
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice.
Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.
1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.
Seguono i tre nuovi articoli.
Art. 335-bis “Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi”
1. La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.
Art. 335-ter cod. proc. pen. “Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini“
1. Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all’iscrizione.
2. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all’articolo 335-quater.
Art. 335-quater cod. proc. pen. “Accertamento della tempestività dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato“
1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.
2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato.
3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell’iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.
4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.
5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell’ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.
6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell’avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All’udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.
7. Nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.
8. In caso d’accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell’udienza preliminare.
10. L’ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell’articolo 586.
I punti salienti del regime post-riforma
- Il pubblico ministero continua ad avere l’obbligo di iscrivere immediatamente la notizia di reato.
- Tale obbligo, che si traduce in un atto dovuto, sorge tuttavia solo in presenza di una notizia che contenga la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile ipoteticamente ad una fattispecie incriminatrice.
- È compresa nell’obbligo l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo del fatto ove queste risultino.
- È del pari compresa l’iscrizione del nome della persona alla quale è attribuibile la notizia di reato ma solo se a suo carico risultino indizi, termine con il quale il legislatore ha prescritto un quantum dimostrativo superiore rispetto ai meri sospetti ma senza comunque richiedere il raggiungimento della soglia di gravità. Se ne desume che l’iscrizione non è più doverosa allorché l’autore ipotetico del reato sia sconosciuto o non completamente identificato o quando gli indizi non possiedano attitudine individualizzante nei suoi confronti.
- Se l’iscrizione non è stata tempestiva, il pubblico ministero che ne prenda atto può retrodatarla alla data che sarebbe stata corretta, così evitando il ricorso da parte degli interessati al rimedio giurisdizionale.
- La persona indagata può chiedere al giudice per le indagini preliminari, o di seguito al giudice che procede, di verificare la tempestività dell’iscrizione della notizia di reato (sia nella sua componente soggettiva che in quella oggettiva) e di ordinare la retrodatazione ove ne accerti la tardività. L’istante è tenuto, a pena di inammissibilità, ad indicare le ragioni sulle quali fonda la sua richiesta e gli atti procedimentali dai quali si può desumere il ritardo. La richiesta, ancora una volta a pena di inammissibilità, deve essere proposta entro venti giorni dalla data in cui l’indagato ha avuto la facoltà di conoscere gli atti che dimostrano il ritardo presso la cancelleria del giudice con la prova della notifica al pubblico ministero. Il procedimento che segue è immaginato in termini puramente cartolari (anche con scambio di memorie) ma il giudice ha comunque la facoltà di fissare un’udienza camerale ove ritenga necessario approfondire taluni specifici aspetti. Le parti sono sentite se compaiono. La richiesta è accoglibile dal giudice solo se il ritardo sia inequivocabile e ingiustificato. L’imputato, il pubblico ministero e la parte civile possono chiedere, entro i termini previsti, un riesame dell’istanza prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il compimento delle formalità preliminari (art. 491 cod. proc. pen.).
- Il giudice per le indagini preliminari ha il potere, anche d’ufficio, di ordinare al PM, tramite un decreto motivato e sentito lo stesso PM, di provvedere all’iscrizione se ritiene che il reato per cui si procede sia attribuibile ad una persona non ancora iscritta. L’effettività del potere è potenziata dal disposto dell’art. 110-ter delle disposizioni di attuazione il quale fa obbligo al PM, ogni qualvolta presenta una richiesta, di indicare tutti i soggetti ai quali si riferisce la notizia di reato, così da evitare il rischio che il giudice ignaro non abbia la possibilità di esercitare il controllo propedeutico all’eventuale ordine di l’iscrizione coatta. Una volta emesso l’ordine medesimo, il PM è tenuto ad eseguirlo senza facoltà di contestarne la legittimità. L’indagato può invece chiedere la retrodatazione.
- Il potere giudiziale di ordinare l’iscrizione coatta riguarda soltanto la persona cui sia addebitato il reato oggetto della richiesta del PM.
- Resta infine da sottolineare la disposizione dell’art. 335-bis cod. proc. pen. la quale prescrive che l’iscrizione nel registro degli indagati non può da sola essere causa di effetti pregiudizievoli nella sede civile e in quella amministrativa.
- L’art. 110-quater delle disposizioni di attuazione ha tuttavia precisato che “Fermo quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice, le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applichino comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l’azione penale“.
Qualche prima considerazione
Si riserva ad un successivo post una riflessione più accurata sulle novità normative qui in esame.
Qualcosa però pare di potere anticipare fin d’ora, anche in questo caso per punti sintetici.
- Appare piuttosto vistosa la discrasia tra i due parametri minimi prescelti dal legislatore delegato per l’iscrizione della notizia di reato e per la sua attribuzione ad una persona determinata: semplice rappresentazione di un fatto nel primo caso, indizi nel secondo. Non si vuole certo negare la diversa incisività delle due tipologie di iscrizione ma neanche dimenticare che anche l’iscrizione oggettiva è foriera di conseguenze potenzialmente invasive in importanti sfere individuali (basti pensare al ricorso ad intercettazioni) e una maggiore concretezza sarebbe stata più rassicurante.
- Il termine di venti giorni dalla data della conoscibilità degli atti da cui desumere il ritardo dell’iscrizione concesso all’interessato sembra piuttosto striminzito, soprattutto ove segua al deposito di atti complessi e voluminosi.
- Secondo il tenore letterale della norma, gli atti da cui desumere il ritardo sono quelli del procedimento ma nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo si legge che in questo caso la nozione di procedimento deve essere intesa alla luce della pronuncia Cavallo delle Sezioni unite, cioè come complesso delle regiudicande connesse. È auspicabile che questa tesi prevalga.
- Destano perplessità le qualifiche di inequivocabilità e ingiustificabilità che devono caratterizzare il ritardo e solo in presenza delle quali il giudice può ordinare la retrodatazione. Entrambe appaiono di significato vago ed elastico e potrebbero pertanto favorire la formazione di indirizzi interpretativi volti a banalizzare ed affievolire la ratio della riforma.
- Sarebbe piaciuta infine l’esplicitazione degli effetti conseguenti alla retrodatazione. Dovrebbero consistere, anche piuttosto pacificamente, nella pari retrodatazione dei termini di durata delle indagini e nella invalidità degli atti compiuti successivamente alla scadenza. Ma l’esperienza insegna che il non detto può essere sempre sostituito da un detto differente da quello che si sarebbe dovuto dire. Si vedrà.
