Misure cautelari personali: il pericolo di inquinamento probatorio non viene meno con l’avviso di conclusione delle indagini (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 3135/2023 ha ricordato che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l’esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all’atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale.

Il principio di diritto è stato confermato (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, Rv. 199396-01).

Fatto

L’ordinanza custodiale era stata applicata al fine di salvaguardare il pericolo di inquinamento probatorio, la difesa censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale del riesame aveva escluso rilievo, ai fini del mutamento delle esigenze cautelari, alla circostanza che all’indagato fosse stato notificato, dopo l’interrogatorio in cui era stata avanzata la richiesta di sostituzione della misura, l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.

In particolare, il Tribunale aveva errato nel ritenere che la conclusione delle indagini preliminari fosse un dato processuale del tutto neutro e non costituisse “fatto sopravvenuto” tale da implicare una rivalutazione delle esigenze di cautela ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., posto che tale disposizione non contiene una definizione tipica di fatto sopravvenuto, né classifica gli atti e le scadenze processuali in ragione del peso degli effetti ad essi connessi.

Decisione:

L’ordinanza impugnata ha escluso che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari possa assumere rilievo, quale “fatto sopravvenuto” idoneo a determinare, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., la revoca o sostituzione della misura cautelare, non solo con riferimento all’esigenza di cui alla lett. a) dell’art. 274 cod. proc. pen., su cui si incentrano le censure mosse col presente ricorso, ma anche in ordine a quella di cui alla lett. c) dell’art. 274 cod. proc. pen., su cui risulta unitariamente fondata la disposta cautela.

Al riguardo, infatti, il Tribunale del riesame ha sottolineato come risultino attualmente del tutto persistenti i pericula di recidiva posti a fondamento dell’ordinanza genetica, in considerazione sia della molteplicità e gravità dei fatti contestati, riferibili anche ad un contesto associativo, per di più aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., sia della negativa personalità del ricorrente stanti i suoi precedenti specifici.

Il ricorrente ha omesso di confrontarsi con tale parte argomentativa adducendo che si trattava di aspetto non affrontato dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione e, dunque, estraneo al perimetro cognitivo del giudice di appello in ragione dell’effetto devolutivo.

Una tale prospettazione risulta manifestamente infondata sotto diversi aspetti.

Anzitutto, va rimarcato come la cassazione abbia affermato che il giudice dell’appello cautelare non incorre nel vizio di ultra-petizione, conseguente alla violazione del principio di devoluzione parziale, ove prenda in esame il punto della sussistenza di esigenze cautelari nella sua interezza, al di là delle specifiche esigenze che nell’atto di appello siano state indicate come oggetto di erronea valutazione (Sez. 6, n. 13863 del 16/02/2017, Rv. 269461 – 01; Sez. 1, n. 19992 del 29/04/2010, Rv. 247615 – 01).

Inoltre, la doglianza difensiva muove da un errato presupposto di fatto, ossia che il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento di rigetto, non pronunciandosi sull’ulteriore esigenza di cui alla lett. c), l’abbia di conseguenza esclusa tra quelle per cui permane l’esigenza di cautela.

Una tale prospettazione si rivela fallace, poiché dalla lettura del provvedimento di diniego non risulta che il giudice abbia escluso la persistenza ed attualità del pericolo di reiterazione su cui venne anche fondata l’applicazione della misura, essendosi espressamente precisato, per come rilevato anche dall’ordinanza impugnata, che «l’assenza di elementi di novità impedisce di rivedere le precedenti determinazioni in punto di gravità indiziaria e di adeguatezza della misura cautelare adottata che allo stato appare l’unica idonea a preservare le esigenze cautelari, atteso l’elevato rischio di inquinamento probatorio».

L’uso del plurale per individuare le esigenze cautelari poste a fondamento della disposta cautela richiama logicamente entrambe le condizioni che l’hanno legittimata, assumendo il successivo riferimento a quella di cui alla lett. a) valore determinativo.

Inoltre, se il provvedimento di diniego fosse stato fondato unicamente nella persistenza del pericolo di inquinamento probatorio, il Gip avrebbe dovuto fissare il termine di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiersi ed alle fonti di prova da preservare.

Peraltro, l’ordinanza impugnata si sottrae anche ai denunciati vizi di legittimità laddove ha escluso che la mera emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari costituisca, di per sé, un dato processuale che certifica in modo inoppugnabile la cessazione delle esigenze di cautela probatoria, al punto da ritenersi proceduralmente ora congelate e costituite per l’esercizio dell’azione penale.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l’esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all’atto della chiusura delle indagini preliminari, soprattutto allorché il concreto pericolo di inquinamento sia stato ravvisato anche nella protezione delle fonti dichiarative, per la spiccata valenza endoprocedimentale del dato riferito alle indagini preliminari e alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento. a nulla valendo, dunque, che i potenziali testimoni abbiano reso sommarie informazioni, attenendo il pericolo anche alla successiva acquisizione dibattimentale (in termini, Sez. 5, n. 6793 del 07/01/2015, M., Rv. 262687 – 01; Sez. 5, n. 1958 del 26/11/2010, dep. 2011, Rv. 249093 – 01; Sez. 3, n. 41116 del 13/09/2022, non mass.; Sez. 1, n. 12732 del 20/10/2021, non mass.).