Porto di oggetti atti ad offendere al vaglio della Consulta (di Riccardo Radi)

La Corte Costituzionale sarà oggi chiamata a decidere una interessante ed articolata questione relativa al divieto di portare, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche e la mancata previsione, ai fini della punibilità, della sussistenza di circostanze di tempo e di luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona.

L’articolo 4, comma secondo, prima parte, della legge 18 aprile 1975, numero 110 è sottoposto al giudizio della Consulta nella parte in cui non richiede, a i fini della punibilità del fatto, “la sussistenza di circostanze di tempo e di luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona”.

Fatto

Viene contestato all’imputato il reato ex art. 4, comma 2, prima parte, legge n. 110 del 1975, atteso che, nell’arco della perquisizione, costui non giustificava adeguatamente il motivo del porto, affermando soltanto che la roncola gli serviva per lavori in campagna; tuttavia, egli non veniva trovato in possesso di altri strumenti od oggetti pure idonei all’attività agricola, né in abbigliamento da lavoro, né mostrava documenti o altri elementi giustificativi o di riscontro.

Il giudice di merito dubita della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, prima parte, della legge n. 110/1975, poiché non richiede ai fini della punibilità – diversamente da quanto statuito nella seconda parte del comma – la presenza di «circostanze di tempo e di luogo» che lascino presagire l’offesa alla persona.

In questi termini la norma incriminatrice si pone in conflitto con gli articoli 3, 25 comma 2 e 27 comma 3, della Costituzione.

Premessa e ragionamento del giudice a quo

Sul piano della rilevanza della questione per il giudizio in corso, si osservi che, laddove dovesse richiedersi, ai fini della responsabilità penale, la presenza delle suddette circostanze di tempo e di luogo a corredo del porto ingiustificato, l’odierno imputato C. F. andrebbe assolto, tenuto conto che la roncola in contestazione veniva portata dall’imputato a bordo dell’auto su cui viaggiava, racchiusa in una sacca a propria volta situata nel portabagagli, pertanto in una posizione tale da non consentirne il pronto uso, e l’accertamento veniva eseguito, nel pomeriggio, su una strada che conduceva alla periferia del paese, così da inferirne l’assenza di circostanze di fatto fortemente evocative del rischio di aggressione a persone.

In caso contrario, emergerebbe la responsabilità penale dell’imputato.

Giova infatti richiamare i principi giurisprudenziali secondo cui il motivo può intanto reputarsi giustificato in quanto sia espresso al momento del controllo e in maniera specifica, in modo da consentire alla polizia giudiziaria adeguate verifiche in merito alla sua fondatezza.

Non può, dunque, né reputarsi validamente espresso un motivo genericamente articolato (arg. ex Cassazione, sez. VII, ordinanza 13 ottobre 2021, dep. 26 novembre 2021, n. 43844), né ritenersi integrabile o deducibile il motivo generico od omesso, mediante postume allegazioni difensive o prove a discarico (Cassazione, sez. VII, 13 ottobre 2021, dep. 26 novembre 2021, n. 43844; Cassazione sez. I, 30 gennaio 2019, n. 19307, in C.E.D. Cassazione, n. 276187; conf. Cassazione sez. I, 15 marzo 2019, n. 16376; Cassazione sez. I, 12 settembre 2017, n. 3822; Cassazione sez. I, 26 febbraio 2013, n. 18925, in C.E.D. Cassazione, n. 256007).

Tali principi appaiono rispondenti alla presente vicenda giudiziaria.

Nel caso di specie, infatti, l’imputato, al momento dei controlli di polizia, si è limitato a riferire che la roncola gli serviva per lavori in campagna, senza indicare alcun ulteriore elemento utile al vaglio di affidabilità della giustificazione resa; successivamente, in sede di istruttoria dibattimentale, ha veicolato prove testimoniali a suffragio.

Queste ultime appaiono pertanto intempestive e, a tutto voler concedere, comunque insufficienti a spiegare il possesso dello strumento da parte dell’imputato al momento del controllo di polizia, atteso che in nessuna delle deposizioni testimoniali e delle fonti documentali emerge con dirimente precisione che nel giorno dell’accertamento l’imputato avesse appena utilizzato o dovesse utilizzare l’oggetto alloggiato nel veicolo, ma soltanto che costui, nell’anno 2018, svolgesse alle dipendenze di un datore di lavoro (sentito quale teste della difesa) delle mansioni astrattamente compatibili con lo strumento rinvenuto.

Né le prove assunte a discarico sono idonee a spiegare perché, in sede di controllo, fosse impossibile per l’imputato – per cause non riferibili alla sua sfera di dominio – circostanziare ulteriormente il motivo addotto o renderlo affidabile mediante allegazione di elementi obbiettivi a supporto (cfr. Cassazione, sez. I, 2 aprile 2021, dep. 6 luglio 2021, n. 25654).

Inoltre, sarebbe corretta la qualificazione giuridica del fatto, atteso che, anche nell’ipotesi di porto di arma impropria nel bagagliaio di una autovettura, la giurisprudenza di legittimità ritiene configurato il reato di cui all’art. 4, comma 2 legge cit. (Cassazione, sez. I, 12 febbraio 2019, dep. 28 marzo 2019, n. 13630, in C.E.D. Cassazione, n. 275242).

Nella presente vicenda giudiziaria l’innesto letterale costituito dalle «circostanze di tempo e di luogo» segnerebbe, a giudizio dello scrivente, la linea di demarcazione tra la punibilità e la non punibilità dell’imputato; pertanto, si ritiene rilevante la questione ai fini della decisione del presente giudizio.

La questione, a giudizio del rimettente, è inoltre non manifestamente infondata.

Si consentano in primo luogo un suo inquadramento normativo e alcune riflessioni preliminari sul piano dogmatico.

La legge n. 110 del 1975, all’art. 4, disciplina sia il porto di armi proprie nella logica di raccordo con le altre normative vigenti in materia (es. art. 699, codice penale e articoli 4 e 7, legge n. 895 del 1967), sia il porto degli altri oggetti atti ad offendere, c.d. armi improprie, stigmatizzando i due fenomeni ad alcune condizioni e secondo una precisa gradazione (sul punto, Cassazione, sez. I, 11 marzo 2010, dep. 31 marzo 2010, n. 12510).

In particolare, il primo comma annovera armi e strumenti ad esse assimilati, destinati per vocazione naturale all’offesa alla persona, vietandone il porto in maniera assoluta qualora l’agente non sia autorizzato ai sensi dell’art. 42 T.u.l.p.s.: armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri strumenti che erogano una elettrocuzione (Cassazione, sez. I, 20 luglio 2016, dep. 5 maggio 2017, n. 21780).

Il secondo comma del medesimo articolo, sebbene redatto senza una netta soluzione di continuità, a ben vedere regola due fattispecie dotate ciascuna di proprie peculiarità.

Nella prima parte viene vietato il porto, al di fuori della propria abitazione o delle relative pertinenze, di «[…] bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche […]», laddove non sostenuto da un giustificato motivo. Per tale, si intende ogni esigenza dell’agente che risulti perfettamente corrispondente a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto (Cassazione sez. IV, 14 novembre 2019, dep. 9 dicembre 2019, n. 49769, in C.E.D. Cassazione, n. 277878).

Nella seconda parte, è vietato il porto, al di fuori della propria abitazione o delle relative pertinenze, di «[…] qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona».

Il porto di tali strumenti, identificabili in via residuale, è vietato a due condizioni cumulative:

a) parimenti a quanto richiesto per gli oggetti indicati nell’art. 4, comma 2, prima parte, legge cit., in assenza di un giustificato motivo;

b) sussistendo circostanze di tempo e di luogo che rendano probabile l’utilizzo dell’oggetto per l’offesa alla persona.

L’art. 4, comma 2 cit. è dunque retto, in tutte le sue articolazioni, da un comune denominatore, costituito dall’essere in esso annoverati oggetti intrinsecamente idonei ad un uso lesivo dell’altrui integrità fisica ma non antologicamente deputati a tale fine (Cassazione, sez. I, 13 gennaio 2021, dep. 17 giugno 2021, n. 23840).

Si tratta infatti di oggetti che – volendo trarre ispirazione dalla definizione che l’art. 45, comma 2 reg. T.u.l.p.s. (R.D. n. 635 del 6 maggio 1940) riserva a determinati strumenti da punta o da taglio – hanno una destinazione compatibile con usi non violenti che possono farsi nella vita quotidiana e/o in ambiti sociali tutelati, ma possono essere all’occorrenza deviati dal proprio alveo naturale e orientati verso l’offesa alla persona.

La distinzione legislativa tra gli oggetti atti ad offendere di cui alla prima parte del comma due, art. 4 cit., e quelli di cui alla seconda parte del medesimo comma è, a parere di questo giudice rimettente, irragionevole, e, al contempo, in forte attrito col principio di offensività, così violando gli articoli 3, 25 comma 2 e 27 comma 3, della Costituzione.

Il bene giuridico tutelato dalla legislazione penale in materia di armi è costituito dall’ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l’opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza (Cassazione, sez. I, 31 marzo 2017, dep. 15 maggio 2017, n. 24084; Cassazione, sez. I, 23 maggio 2018, n. 43264; Cassazione, sez. I, 25 novembre 2009, dep. 12 gennaio 2010, n. 776; nella giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale Milano, sez. I, 18 luglio 2012).

Sotto questo profilo, i reati che consistono nel porto di arma o di strumenti atti ad offendere si pongono in conflitto con l’ordine pubblico, atteso l’astratto pericolo che il portatore dello strumento lesivo possa utilizzarlo in maniera aggressiva in contesti sociali. In coerenza con questa logica, è ragionevole che il legislatore predisponga una normativa nella quale si faccia distinzione tra categorie di strumenti in relazione al grado di conflitto con il bene giuridico tutelato.

Il tratto dirimente di cui il legislatore si serve per declinare l’intensità dell’offesa è costituito dalla pericolosità intrinseca di ciascun oggetto, ricavata dalla sua specifica morfologia.

Non sfugge che le armi e gli altri strumenti indicati nell’art. 4, comma 1, legge cit. appaiono, per natura, di speciale portata lesiva, sicché si pone in linea col canone dell’offensività la scelta di stigmatizzarne il porto in maniera assoluta, laddove il portatore non goda di speciale autorizzazione (art. 42 cit.).

In queste ipotesi, infatti, il pericolo per l’ordine pubblico può dirsi riconducibile alla peculiare natura dell’arma o dell’oggetto, unitamente al fatto che quest’ultimo è portato indosso da soggetto non abilitato; la destinazione dell’oggetto ad usi proibiti dall’ordinamento appare infatti in questi casi probabile, tanto da consentire l’arretramento della soglia di rilevanza penale.

Diversamente, gli oggetti di cui all’art. 4, comma 2, prima parte, legge n. 110/1975 godono di una natura bifronte accentuata, nel senso che essi, ideati per fini leciti, possono essere occasionalmente utilizzati in pregiudizio dell’altrui incolumità.

In questo caso, il legislatore onera il soggetto controllato dalle forze di polizia di allegare e rendere compiutamente riscontrabile il motivo lecito del porto. Stando alle acquisizioni giurisprudenziali sulla natura del motivo giustificato, quest’ultimo assume la funzione di sciogliere il nodo circa la reale destinazione, lecita o illecita, dello strumento rinvenuto, astrattamente compatibile con entrambi gli opposti fini; la reale vocazione del giustificato motivo è dunque quella di dirimere il contrasto tra possibili scopi antitetici e attestare la devoluzione dell’oggetto, seppur lesivo, a scopi pacifici tutelati dall’ordinamento.

Si tratta, similmente a quanto accade per gli oggetti di cui all’art. 4, comma 1, legge cit., di un pericolo che, come si anticipava, pare promanare dalla attitudine dell’oggetto, astrattamente compatibile col fine lesivo, e al fatto che esso sia portato da taluno che possa plausibilmente utilizzarlo per tale fine illecito, sebbene non venga in rilievo in questo caso la necessità di dotarsi di un’autorizzazione della pubblica autorità.

La punibilità prescinde dalla collocazione dell’azione in contesti evocativi di possibili aggressioni all’interno di gruppi sociali, dipendendo direttamente ed esclusivamente dalla capacità del soggetto fermato di fornire adeguate spiegazioni che escludano il possibile uso illecito dello strumento. In altri termini, l’offesa al bene protetto scaturisce dal fatto che l’autorità non è posta in condizione di conoscere, con un certo grado di affidabilità, il futuro uso della cosa, idonea ad essere utilizzata per realizzare scopi vietati dall’ordinamento.

Pertanto, l’allegazione di un motivo ritenuto plausibile sortisce l’effetto di un «rassicurare» l’autorità di polizia sulla presenza, quanto all’elemento soggettivo, di uno scopo di uso lecito in capo all’agente e, sul piano oggettivo, di una effettiva direzione della cosa verso detto utilizzo, dissipando o quanto meno sfumando il rischio per l’interesse tutelato (Cassazione, sez. I, 5 dicembre 1984, n. 10832).

Cionondimeno – occorre sin da subito evidenziare – l’espressione di un giustificato motivo da parte del soggetto sottoposto a controllo non esclude il possibile utilizzo illecito della cosa ma si limita ad ammantare il porto di una vocazione apparentemente in linea con la funzione naturale del bene, legittimata dall’ordinamento.

L’art. 4, comma 2, seconda parte, legge n. 110/1975 annovera, infine, in via residuale, strumenti non qualificati espressamente come da punta o da taglio ma «chiaramente» utilizzabili, per le circostanze di tempo e luogo, per l’offesa alla persona.

Si tratta di una disposizione particolarmente coerente col principio di offensività.

Anche in questa ipotesi, infatti, lo strumento non espressamente qualificato dall’ordinamento assume una conformazione tale da renderlo destinabile, alternativamente, ad un fine lecito o ad uno scopo lesivo; per questo tipo di oggetti, la compatibilità della norma incriminatrice con il principio di offensività appare adeguata, poiché il requisito dirimente, anche in assenza di un giustificato motivo che possa a monte convincere della destinazione lecita, resta quello del probabile utilizzo dell’oggetto per l’aggressione personale alla luce dei dati di contesto.

In questo modo, il legislatore richiede, per la punibilità, uno stadio di offesa particolarmente avanzato nei riguardi dell’ordine pubblico, bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Attesa la particolare natura dell’interesse giuridico citato, che si qualifica in termini di bene strumentale alla protezione della incolumità individuale dei singoli e del pacifico assetto dei rapporti sociali, occorre opportunamente compensare la distanza tra l’impalpabile bene giuridico sopraindividuale e i concreti interessi dei singoli, richiedendo una adeguata prossimità tra la condotta del soggetto agente e l’effettivo impatto sulla sicurezza dei consociati.

In tale intercapedine si annida l’offesa punibile, considerato che, solo nel caso di porto di arma impropria non retto da motivo lecito, e al contempo incanalato in situazioni di fatto che introducono un uso pregiudizievole dello strumento, può dirsi leso l’ordine pubblico e possono dirsi messi a concreto repentaglio i beni giuridici sottesi facenti capo ai singoli.

Per gli strumenti «innominati» atti ad offendere, il legislatore opera apprezzabilmente in tale logica, avanzando lo stadio della offesa punibile e portandolo alla soglia del pericolo concreto di aggressione alla persona.

Conclusioni del giudicante sui profili di incostituzionalità:

Alla luce di quanto sopra esposto, questo giudice ritiene irragionevole la disparità di trattamento dei portatori di armi improprie di cui ai due periodi dell’art. 4, comma 2, legge cit., e in conflitto col principio di offensività la condotta stigmatizzata nel primo periodo del medesimo comma.

Sotto il primo profilo, appaiono disciplinate in modo diverso due situazioni potenzialmente equivalenti; o addirittura rischia di essere disciplinata in maniera più severa la situazione meno grave.

L’adozione di un criterio residuale per consentire l’individuazione di strumenti lesivi verso i quali approntare una disciplina più favorevole appare ragionevole solo laddove, prevedibilmente, ogni oggetto atto ad offendere di carattere innominato sia con certezza fornito di un grado di intrinseca pericolosità inferiore a quelli disciplinati dalla norma più severa.

Non pare questo il caso.

La disciplina residuale, infatti, include strumenti potenzialmente lesivi ma non caratterizzati prima facie da destinazione illecita, da questo punto di vista non discostandosi da quella approntata per gli oggetti «nominati»; tuttavia, non è adeguatamente fondata su validi coefficienti statistici che le consentano di computare in via esclusiva strumenti forniti di una minore carica offensiva rispetto a quelli del precedente elenco nominativo.

Anzi, è vero esattamente il contrario: paradossalmente, potranno avverarsi casi in cui l’oggetto individuabile col criterio residuale di cui all’art. 4, comma 2, secondo periodo, cit. – subirà un trattamento più favorevole (mediante il doveroso, aggiuntivo, vaglio delle «circostanze») sebbene sia di fatto fornito di maggiore lesività rispetto a taluno degli strumenti indicati nel comma 2, prima parte, disposizione che, invece, non impone all’interprete la verifica del pericolo di uso dell’oggetto contro la persona.

A titolo meramente esemplificativo, al solo scopo dì meglio evidenziare le incongruenze interne della norma, si confrontino il porto di un tubo o di un bullone, oggetti ascrivibili alla prima parte del secondo comma, per il quale resta ininfluente il vaglio delle circostanze di tempo e di luogo che preludano all’offesa alla persona, e il porto di un bastone o di un martello (anche di grosse dimensioni), annoverabili nell’ambito dell’art. 4, comma 2, seconda parte, legge n. 110/1975 (sul bastone, conf. di recente Cassazione, sez. I, 11 febbraio 2021, dep. 9 settembre 2021, n. 33324 e, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Trento, sentenza 26 gennaio 2015; sul martello, conf. Cassazione, sez. I, 5 dicembre 1983, dep. 23 gennaio 1984, n. 661, in C.E.D. Cassazione, n. 162312), intrinsecamente più lesivi di un bullone e plausibilmente di offensività almeno pari a quella di un tubo.

Per le quattro fattispecie, risultano, in concreto, predisposti due trattamenti diversi, del tutto incongruenti: per le fattispecie più gravi o almeno di pari gravità (porto di un bastone o di un martello), risulta applicabile una disciplina meno rigorosa, essendo previsto nella norma incriminatrice un elemento strutturale aggiuntivo – la presenza delle circostanze spazio-temporali – che per naturale effetto restringe l’alveo della tipicità.

Da qui, la denunciata irragionevole disparità di trattamento che rende la norma intrinsecamente incoerente e in conflitto con l’art. 3 della Costituzione.

Il secondo profilo attiene al rispetto del principio di offensività e appare inestricabilmente connesso al primo, nella misura in cui la irrazionale disparità di trattamento tra oggetti nominati e innominati lascia sguarnito il porto dei primi di una reale compatibilità con la materia, costituzionalmente tutelata, dell’offensività, ponendosi in contrasto con gli articoli 25 e 27 della Costituzione.

In primo luogo, soltanto per chiarezza espositiva, il reato di cui all’art. 4, comma 2, prima parte, risulta annoverabile nella categoria dei reati di pericolo presunto, in cui cioè il pericolo non è elemento strutturale del reato, presente a livello letterale, ma si annida – inespresso – nella impalcatura della norma, e viene agganciato direttamente alla capacità del portatore dell’arma di spiegarne il futuro impiego.

È dato pacifico che, per la rispondenza delle fattispecie penali al canone della necessaria offensività, il primo stadio valutativo attiene al momento genetico della norma incriminatrice, vale a dire al momento della redazione della norma, alla quale si impone di cristallizzare comportamenti umani astrattamente idonei a cagionare un’offesa nei confronti del bene tutelato.

Sotto questo profilo, la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità hanno chiarito che, quanto alla ammissibilità dei reati di pericolo, non confliggono con il principio di offensività i c.d. reati di pericolo presunto, a patto che la norma non appaia irrazionale o arbitraria, nel senso che la valutazione prognostica circa l’aggressione al bene giuridico deve costituire un dato plausibile secondo la massima empirica dell’id quod plerumque accidit (da ultimo, Cassazione, sez. un., 19 dicembre 2019, dep. 16 aprile 2020, n. 12348; cfr. Corte costituzionale, sentenza 20 dicembre 2019, n. 278).

Il requisito attiene alla predisposizione dell’archetipo normativo, mentre è rimessa alla successiva fase giudiziale la verifica della offensività in concreto della condotta tenuta dal soggetto agente ai fini della sua sussunzione nella fattispecie astratta.

Il paradigma del pericolo presunto, infatti, non esime il giudice dall’obbligo di verificare la concreta idoneità della condotta a porre il bene giuridico tutelato in una effettiva situazione di rischio (Corte costituzionale, sentenza 18 luglio 1997, n. 247; Cassazione, sez. I, 18 febbraio 2020, n. 11197, in C.E.D. Cassazione, n. 279047).

Orbene, già in relazione alla genesi della norma, non si riscontrano regole di esperienza in ossequio alle quali il porto di oggetti dalla principale natura lecita sia – secondo l’id quod plerumque accidit – volto all’offesa alla persona nel caso in cui il portatore non riesca a rendere plausibile nell’immediatezza la giustificazione fornita.

La carenza di un riscontrato motivo legittimante, oltre a segnare una tutela eccessivamente anticipata del bene, appare elemento del tutto neutro nella logica dell’offensività, in quanto uno strumento per il cui porto si fornisce rassicurante giustificazione potrebbe comunque essere adoperato illecitamente nei momenti successivi al controllo di polizia, così come, all’opposto, alla carenza motivazionale o all’incapacità dimostrativa può fare fronte l’assenza di volontà delittuosa del reo e di direzione lesiva della cosa.

Difatti, sono particolarmente frequenti nella prassi i casi in cui, per le concrete contingenze, l’agente non sia in grado di fornire un motivo che superi il livello della mera asserzione, pur essendo animato da scopi non vietati.

L’omessa o inadeguata giustificazione del porto rappresenta, da sola, un indizio eccessivamente anticipato e incerto di un futuro uso vietato dello strumento, e attribuisce alla fattispecie i tratti del reato di mero sospetto, categoria dogmatica che crea fortissime tensioni con il principio di offensività.

Per restituire alla norma un’armonia con questo principio fondamentale dell’ordinamento, appare doverosa – a giudizio dello scrivente – una unificazione delle due fattispecie sotto detto aspetto, richiedendo, in tutti i casi, che l’interprete debba scrutare il contesto in cui si colloca la condotta onde inferire un reale pericolo di aggressione a persone.

L’adeguamento della fattispecie di porto ingiustificato ex art. 4, comma 2, prima parte, legge n. 110/1975 al principio di offensività transita per la coniugazione, nell’ambito della norma incriminatrice, dei due requisiti: l’assenza di un giustificato motivo che caratterizzi il porto dello strumento atto ad offendere, in quanto la stessa conferisce alla fattispecie tratti (soltanto) indiziano di un possibile uso illecito, e le più volte menzionate circostanze di tempo e di luogo, le quali hanno la funzione di attualizzare il pericolo di utilizzo della res per fini incompatibili col regolare assetto sociale e con l’incolumità dei consociati, fornendo al contempo un riscontro all’elemento indiziario riconducibile alla carenza motivazionale.

Anche a voler ritenere che la norma sia, già nella fase genetica (i.e. a livello empirico), compatibile col principio di offensività, in quanto conforme a massime di esperienza secondo cui chi porta un’arma impropria senza un motivo riscontrabile nell’immediatezza ha intenzione di tenere condotte lesive dell’altrui incolumità, sarebbe impedita all’interprete la verifica della offensività concreta del fatto.

Quest’ultima, infatti, troverebbe quale più raffinato veicolo proprio l’analisi del contesto spazio-temporale dal quale dedurre il probabile utilizzo dell’arma in danno a persone, vale a dire la vicinanza tra la condotta di porto di un oggetto pericoloso e l’ambito sociale nel quale essa potrebbe esplicitarsi in pregiudizio di terzi.

Il dubbio da cui muove questa rimessione al giudice delle leggi sta proprio in ciò, che il su citato scrutinio di offensività, nei termini già esposti, sia di fatto precluso per voluntatem legis, considerato che il legislatore espressamente lo richiede per gli strumenti residuali di cui all’art. 4, comma 2, seconda parte, legge n. 110/1975 e, con silenzio significativo, la esclude per gli oggetti atti ad offendere di cui alla prima parte del medesimo comma, arrestando la soglia di offensività punibile al mero porto non assistito da un motivo immediatamente credibile (nello stesso senso, è la giurisprudenza dominante; v. ex multis , Cassazione, sez. VII, ordinanza 15 gennaio 2015, dep. 10 agosto 2015, n. 34774, in C.E.D. Cassazione, n. 264771; nella giurisprudenza di merito, di recente Tribunale Napoli, sez. VI, 15 novembre 2019).

Dunque, delle due l’una: o a) la norma è incompatibile col principio di offensività sin dal momento della sua genesi letterale, in quanto non trova significativo conforto in valide massime empiriche che certificano il rischio per l’incolumità dei consociati; o b) la norma è coerente con la logica della offensività nel momento genetico ma, per la maniera in cui è redatta e per i suoi controversi rapporti con la disciplina riservata agli strumenti innominati, non consente al giudice il vaglio di offensività concreta.

Entrambe le soluzioni comportano il ripensamento, in chiave di conformazione ai canoni costituzionali, dell’art. 4, comma 2, prima parte, legge cit., mediante aggiunta, nella norma, dell’innesto letterale relativo alla doverosa valutazione dei dati di contesto.

Va da sé che, per i motivi già esposti, lo stesso tentativo, richiesto al giudice rimettente, di fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della norma prima di sollevare questione di costituzionalità, si arena nell’immediatezza, poiché l’interpretazione conformante, a giudizio di chi scrive, consisterebbe proprio nell’analisi delle richiamate circostanze di tempo e luogo in cui si incanala la condotta di porto d’arma impropria, analisi implicitamente vietata dalla norma incriminatrice.

In conclusione, si ritiene costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 2, prima parte, legge n. 110/1975, nella misura in cui non richiede, ai fini della responsabilità penale, la sussistenza di circostanze di tempo e di luogo che rendano lo strumento portato dal soggetto agente concretamente orientato all’offesa alla persona.

La disposizione si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, paradigma del giudizio di ragionevolezza della norma giuridica, sotto il profilo del divieto di trattamento diverso di casi uguali.

Si è, sul punto, argomentato in merito alle possibili esplicazioni fattuali distolte della norma, una volta confrontata con la disciplina riservata agli strumenti innominati atti ad offendere. È inoltre incompatibile con l’art. 25, comma 2, della Costituzione, nella misura in cui, nel suo tessuto letterale, per «fatto commesso» suscettibile di sanzione penale deve intendersi, alla luce delle più moderne acquisizioni in tema di offensività, un fatto «concretamente offensivo» di interessi giuridici di rilievo costituzionale. In questo senso, non costituirebbe fatto realmente offensivo il porto di un oggetto atto ad offendere in circostanze tali che non si palesi una proiezione lesiva verso l’interesse tutelato, alla luce dei dati del contesto spazio-temporale.

È infine in frizione con l’art. 27, comma 3, della Costituzione, nella misura in cui l’irrogazione di una sanzione penale in difetto di una reale aggressione ai beni costituzionalmente rilevanti tutelati dalla norma incriminatrice – specie nei casi in cui l’agente, mosso da un motivo lecito, non sia riuscito a provarlo adeguatamente nell’immediatezza – esaspera l’aspetto general-preventivo e punitivo della pena ed accresce nell’individuo quel senso di sfiducia nell’ordinamento che trova quale naturale effetto la refrattarietà alle tecniche rieducative.

Le articolate argomentazioni oggi saranno esaminate dalla Consulta.