La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 11561 depositata il 20 marzo 2023 ha ribadito che in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini dei limiti di reddito, per la determinazione dei familiari conviventi rileva la previsione dell’articolo 76 del testo unico delle spese di giustizia, secondo cui “se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante”, dovendosi ritenere che tutti coloro che, per legami giuridici e di fatto, concorrono comunque a formare il reddito familiare devono essere considerati ai fini dei limiti per l’ammissione al beneficio mentre non deve essere computato il reddito del familiare non convivente fiscalmente a carico.
La Suprema Corte nel confermare la sentenza di condanna ad un anno di reclusione ha rilevato che ai fini dei limiti per l’accesso al gratuito patrocinio non conta il concetto di famiglia anagrafica ma tutti i conviventi che “per legami di fatto concorrono a formare il reddito familiare” né che l’articolo 79 del testo unico delle spese di giustizia richiami espressamente la sola famiglia anagrafica.
La norma di considerare per la determinazione del reddito dei familiari è l’articolo 76 del dpr 115/2002 che prevede: “Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante”.
Non deve essere considerato, perché improprio, il richiamo al successivo articolo 79 del Testo Unico Spese di Giustizia.
