Con sentenza n. 12074 del 24 novembre 2022, depositata 22 marzo 2023, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno enunciato principio di diritto secondo cui “la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale”.
Il quesito sottoposto al massimo organo nomofilattico era il seguente: se la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea integri il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. solo ove sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della abilitazione alla guida anche in Italia stabilite dall’art. 35 cod. strada.
Questa, come si è detto, la soluzione prescelta: la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale.
