La circostanza che l’assistito abbia partecipato all’udienza non esime l’avvocato dal dovere di fornire informazioni dettagliate e chiare sullo stato del procedimento e sugli effetti delle scelte processuali compiute.
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 207 pubblicata il 21 marzo 2023, ha confermato la sanzione della censura in quanto: “Ai sensi dell’art. 27 cdf (già art. 40 codice previgente), l’avvocato deve fornire al cliente informazioni chiare, intellegibili ed esaustive, e tale dovere non viene meno sol perché relative ad eventi cui lo stesso cliente abbia personalmente partecipato (nella specie, un’udienza del processo) giacché, agli occhi di una persona non esperta del settore, le attività forensi sono comunque di difficile interpretazione, quantomeno in ordine alla loro portata ed ai loro effetti” (ex multis C.N.F., sentenza n. 179 del 13 dicembre 2018).
Sul dovere di adempiere correttamente al mandato conferito e di fornire al cliente le note dettagliate dei compensi richiesti. “Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto e ometta di informare il cliente sullo stato della pratica” (ex multis C.N.F., sentenza n. 34 del 26 febbraio 2021)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 207 del 9 novembre 2022
