Titolarità diritto di querela per furto e truffa in esercizi commerciali (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 11478 depositata il 17 marzo 2023 ha stabilito che: “il diritto di querela per il delitto di truffa (furto) spetta, indipendentemente dalla formale attribuzione del potere di rappresentanza, anche all’addetto di un esercizio commerciale che si sia personalmente occupato, trovandosi al bancone di vendita, della transazione commerciale con cui si è consumato il reato, assumendo egli, in quel frangente, la responsabilità in prima persona dell’attività del negozio e rivestendo pertanto la titolarità di fatto dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice”.

Quindi per i delitti di furto o truffa in esercizi commerciali è valida la querela presentata da commessi o caporeparto privi di poteri di rappresentanza ma titolari di una posizione di “detenzione qualificata” del bene, che ne comporta l’autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione.

La giurisprudenza si pone in termini di continuità con i principi affermati in materia dalle Sezioni Unite, che hanno evidenziato che, con l’incriminazione del reato di furto, si tutela il possesso di cose mobili e che il possesso, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all’art. 1140 cod. civ., ma in senso più ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto qualunque sia la sua origine.
Il bene giuridico protetto dal reato di furto, pertanto, è costituito non solo dal diritto di proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche del possesso, come sopra delineato, inteso nel senso di detenzione qualificata con la cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è il detentore qualificato.

In conclusione, per l’esercizio del diritto di querela non è necessario che il detentore abbia anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa.