La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 5908/2023 ha ribadito che in caso di impugnazione del pubblico ministero per motivi inerenti al trattamento sanzionatorio permane l’obbligo, in capo alla Suprema Corte di dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato ove il ricorso non sia inammissibile.
La Suprema Corte ha sottolineato che è principio del tutto pacifico che l’obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 2334 del 18/11/2015, dep. 2016, Rv. 266414; cfr. Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Rv. 273370).
Tutto ciò anche quando con il ricorso per cassazione siano state proposte plurime doglianze, e risultino non inammissibili soltanto quelle inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 10515 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262568), ovvero allorché sia stata proposta impugnazione, appunto, del Pubblico ministero (cfr., quanto alle differenti soluzioni nell’ipotesi, in questa sede non ricorrente, della rinuncia all’impugnazione da parte del Pubblico ministero, Sez. 6, n. 29252 del 05/04/2018, B., Rv. 273442; Sez. 1, n. 6306 del 20/01/2010, Rv. 246113).
