La dichiarazione di estinzione del reato (ex art. 445 cpp) non preclude la richiesta di riabilitazione (ex artt. 178, 179 c.p.) (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 1836/2023 ha stabilito che è configurabile l’interesse ad ottenere la riabilitazione in relazione a pena oggetto di patteggiamento, anche se applicata per reato del quale sia stata dichiarata l’estinzione a norma dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

La Suprema Corte ha ritenuto di superare il difforme, più risalente, orientamento, richiamato dal giudice di merito (ed espresso da Sez. 1, n. 44665 del 15/10/2004, Rv. 230072; Sez. 1, n. 584 t 2 del 31/1/2000, Rv. 215972 e Sez. 1, n. 534 del 19/2/1999, Rv. 212990).

Il più convincente filone interpretativo, sviluppatosi successivamente (espresso da Sez. 1, n. 35893 del 18/7/2012, Rv. 253185; Sez. 1, n. 31089 del 18/6/2009, Rv. 244314 e Sez. 1, n. 28469 dell’11/7/2007), ha riconosciuto l’interesse ad ottenere la riabilitazione, pur in presenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen., sotto due profili:

a) quando il richiedente agisca in un momento antecedente al completo decorso del termine di cinque anni, previsto dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. per il maturarsi dei presupposti della estinzione del reato (la riabilitazione, infatti, oggi può chiedersi tre anni dopo la data in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta);

b) perché la pronuncia di riabilitazione postula un ampio accertamento circa il completo ravvedimento del soggetto, da condurre attraverso la valutazione del suo comportamento nel periodo intercorso tra l’espiazione della pena inflitta e il momento della decisione e manifestatosi anche nell’eliminazione delle conseguenze civili del reato, quando possibile.

Ed invero, l’accoglimento dell’istanza di riabilitazione implica una favorevole considerazione del percorso rieducativo seguito dal condannato col concreto reinserimento nel contesto sociale e, quindi, il riconoscimento della meritevolezza del beneficio, oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, che, al contrario, manca nella pronuncia di estinzione del reato.

L’apprezzamento di tali profili fattuali, presupposto della riabilitazione, nonché la conseguente possibilità di ottenere l’iscrizione nel casellario della relativa pronuncia, secondo quanto stabilito dall’art. 686, comma 3, cod. proc. pen., nella formulazione modificata dal d.P.R. n. 313/2002, che lo ha abrogato e sostituito con diversa previsione, devono essere, pertanto, ritenuti idonei a conferire l’interesse sostanziale per accordare la riabilitazione anche al condannato la cui pena sia stata, medio tempore, estinta per effetto della norma di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

Va aggiunto che, nel caso in esame, sussiste un altro profilo di interesse a sostegno dell’istanza di riabilitazione, ovvero il fine di poter ottenere la cittadinanza italiana, rispetto al quale la riabilitazione concessa, a differenza dalla pronuncia di estinzione del reato, fa venir meno, ai sensi dell’art. 6, comma 3, I. 5 febbraio 1991 n. 92, gli effetti preclusivi derivanti dalle sentenze di condanna per i reati previsti dal comma 1, lett. a) e b), dello stesso articolo.