Giudice Speedy Gonzales: sentenza con motivazione contestuale di 6 pagine scritta in 2 minuti contenente 2784 battute: non c’è nullità ma si “stigmatizza” (Riccardo Radi)

Si possono scrivere sei pagine di motivazione e 2784 battute in due minuti?

Il caso all’esame della cassazione sezione 2 che con la sentenza numero 6966/2023 ha stabilito che: “Non integra alcuna delle ipotesi di nullità, tassativamente previste, né viola il principio di immutabilità del giudice o quello di immediatezza la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione effettuata dal giudice pochi minuti dopo le conclusioni della difesa”.

La Suprema Corte ha evidenziato che è vero che la sentenza è stata deliberata, con motivazione contestuale di sei pagine, in soli due minuti.

Tuttavia, il fatto che il giudice abbia impiegato soli due minuti a deliberare e scrivere la sentenza di condanna dell’imputato, contenuta in sei pagine per un totale di 2784 battute, non ha determinato alcuna nullità.

Secondo la difesa invece, tale circostanza, infatti, avrebbe violato l’intervento e la partecipazione della difesa dell’imputato integrando così l’art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

Le modalità di deliberazione e pronuncia della sentenza, caratterizzate dal fatto che il giudice ha letto la motivazione della sentenza due soli minuti dopo le conclusioni della difesa, sebbene inopportune e censurabili, non determinano la nullità della sentenza (Sez. 2, n. 38142 del 15/7/2022, n.m.).

Le circostanze che il giudice avesse evidentemente una bozza predisposta della motivazione e che tra la chiusura del dibattimento e la lettura della sentenza siano trascorsi pochi minuti non rientrano, infatti, in alcuna delle ipotesi previste a pena di nullità.

La lettura della motivazione di una sentenza, pure avvenuta pochi minuti dopo che le parti hanno concluso in modo tale da far ritenere che il giudice avesse già una bozza, anche articolata della motivazione, come anche evidenziato dalla Corte territoriale, non configura alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 177 cod. proc. pen. e seguenti, né in quelle di cui all’art. 546, comma 3 cod. proc. pen., né viola il principio di immutabilità del giudice o quello di immediatezza, che peraltro non prevede comunque alcuna sanzione (Sez. 4, n. 43418 del 29/09/2015, Rv. 265171 – 01).

La predisposizione da parte del giudice di una bozza di decisione, d’altro canto, considerato che durante e al termine della discussione il giudice ha la possibilità di verificare se gli argomenti esposti dalle parti, nel caso di specie dalla sola difesa, sono tali da disarticolare il ragionamento seguito e conseguentemente di modificare l’esito del processo, al di là degli evidenti profili di inopportunità, non ha alcun rilievo specifico in ordine alla regolarità della pronuncia.

Le eventuali carenze della motivazione che la difesa dovesse rilevare, infatti, non determinano la nullità della sentenza, posto che anche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (così Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735 – 01).

Ragione questa per la quale, anche sotto tale profilo, deve ritenersi che il diritto di difesa, garantito dall’avere illustrato le conclusioni e dalla possibilità di proporre appello, come peraltro avvenuto, non abbia subito alcuna lesione.

Del tutto inconferenti, pertanto, risultano gli argomenti che la difesa ha esposto citando una pronuncia del Tar Catanzaro, che fa riferimento al tempo necessario per la correzione degli elaborati di un concorso (Tar Catanzaro, Sezione 19 del 14/7/2000), e a una sentenza di questa Sezione che è stata resa all’esito di un processo nel quale la Corte d’Appello ha dato lettura del dispositivo senza far discutere le parti, situazione questa che configura la nullità di ordine generale a regime intermedio di cui agli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 52608 del 05/12/2014, Rv. 261547 – 01).

Quindi va tutto bene ma con un poco di ipocrisia si “stigmatizza, in quanto inopportuno”, la prossima volta rimani in camera di consiglio qualche minuto in più.