Giusto il fair play tra noi avvocati ma attenzione ad aderire esplicitamente o congiuntamente alla richiesta di rinvio presentata dal collega di parte civile perché ha delle conseguenze sul decorrere della prescrizione.
La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 1392/2023 ha stabilito che la richiesta di rinvio presentata dalla parte civile per qualsiasi causa (ivi compreso l’impedimento del difensore), qualora formulata congiuntamente o con l’esplicita adesione della difesa dell’imputato, comporta, in caso di accoglimento, la sospensione del corso della prescrizione per l’intero periodo di slittamento dell’udienza stabilito dal giudice.
L’art. 159, comma primo, cod. pen. stabilisce che il corso della prescrizione rimane sospeso, tra l’altro, nel caso di “sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore.
In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni”.
Il legittimo impedimento che impone il rinvio dell’udienza è soltanto quello attinente alla posizione dell’imputato o del suo difensore, poiché la disposizione di 2 cui all’art. 420-ter, comma quinto, che prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell’udienza, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell’imputato e non si estende al difensore della parte civile (Sez. 2, n. 39369 del 02/10/2008, Rv. 241865; Sez. 5, n. 39334 del 13/07/2011, Rv. 251530; Sez. 5, n. 9511 del 10/02/2022, Rv. 282937).
Qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio dell’udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento (dell’imputato o del suo difensore), il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice e non opera il limite dei sessanta giorni di cui all’ultima parte del citato art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. (cfr. per tutte Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262914).
Ne consegue che: – la richiesta di rinvio (per impedimento o per altri motivi) formulata solo dalla parte civile, nel silenzio o nella mancata opposizione della difesa, non imponendo di rinviare l’udienza, non costituisce, in caso di accoglimento, causa di sospensione del corso della prescrizione (Sez. 3, n. 45126 del 22/10/2021, Rv. 282219; Sez. 3, n. 51589 del 28/09/2017, S., Rv. 271804; Sez. 3, n. 1992 del 30/10/2017, dep. 2018, Rv. 272094; Sez. 2 n. 11100 del 14/02/2017, Rv. 269687).
Mentre, la richiesta di rinvio presentata dalla parte civile congiuntamente o con l’adesione della difesa dell’imputato è assimilabile a una richiesta di rinvio formulata anche dal difensore dell’imputato (che nell’aderirvi la fa propria) e di conseguenza, in caso di accoglimento, comporta la sospensione della prescrizione per l’intero periodo e ciò anche nel caso in cui la richiesta sia motivata da ragioni di “impedimento” del difensore della parte civile, atteso che, come detto, quell’impedimento non è riconosciuto dall’ordinamento come idoneo a determinare lo slittamento dell’udienza, sicché non torna applicabile la limitazione temporale di sessanta giorni prevista dalla medesima norma.
Quindi in caso di richiesta di rinvio della parte civile il difensore dell’imputato volga lo sguardo in alto pensieroso, oserei dire quasi meditabondo, e solo se chiamato dal giudice si consiglia di proferire un quasi impercettibile e laconico “mi rimetto” (che poi, se vogliamo, non è questa gran frase se si pensa la sua capacità evocativa di conati)!
Non sarà chic ma è utile per l’assistito.
