Cass. pen., Sez. 3^, sentenza n. 4911/2023 (udienza del 6 dicembre 2022), chiarisce i poteri ed i limiti del giudice allorché debba decidere sulla concessione congiunta della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
È pacifico che il giudice di merito, nell’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. Infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell’altro (Sez. 3 n. 56100 del 09/11/2018, Rv. 274676 – 01; Sez. 3, n.18396 del 15/03/2017, Rv. 269638 – 01; Sez .6, n. 34489 del 14/06/2012, dep. 10/09/2012, Rv. 253484 – 01; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Rv. 251509).
Nondimeno, ove venga concesso uno solo dei benefici, come avvenuto nella specie, trova applicazione il condivisibile orientamento interpretativo, secondo cui il giudice di merito deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro oppure indicare altri elementi dl segno contrario alla concessione del beneficio negato (Sez. 4 n. 32963 del 04/06/2021, Rv. 281787 – 01). Nella specie, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, con la quale era stato concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, denegando, nel contempo, la richiesta di applicazione dell’ulteriore beneficio della non menzione della condanna, indicando quale elemento ostativo, con argomentazione contraddittoria, lo stesso elemento valutato, invece, in senso favorevole dal Tribunale per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (sostanziale incensuratezza dell’imputato perché gravato da un unico precedente con pena pecuniaria). Tale contraddittorietà argomentativa vizia la sentenza impugnata e ne impone l’annullamento con rinvio sul punto concernente la valutazione del beneficio della non menzione.
