Quanti di noi ricevono telefonicamente o via messaggistica varia frasi colorite e non solo, spesso lasciamo perdere ma alle volte c’è chi giustamente vuole andare in fondo.
Un collega ha ricevuto su Facebook, da parte di un suo assistito, la frase “ci vediamo in Tribunale … ho tante cose da dire … posso anticiparti che non sarà indolore”.
Questa frase, secondo la cassazione, contiene l’idoneità intimidatoria per poter configurare il delitto di minacce.
La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 11473 depositata il 17 marzo 2023 ha stabilito che ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’articolo 612 c.p., la minaccia va valutata con criterio medio e non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito intimidito, inoltre non è scriminante che la persona offesa abbia avuto un atteggiamento provocatorio.
Nel caso esaminato un cliente prometteva vendetta all’avvocato che a suo dire aveva tenuto un comportamento provocatorio ai suoi danni.
La Suprema Corte ha stabilito che la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell’agente sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (cassazione penale sezione 5, n. 644 del 6 novembre 2013- depositata 2014, rv. 257951).
Nel caso in esame la cassazione ha ritenuto che “il riferirsi a un luogo in cui l’agente avrebbe svolto esternazioni capaci di arrecare dolore al preciso soggetto destinatario dell’avviso (ci vediamo…anticiparti” , per la valenza semantica delle espressioni usate (tese non ad illustrare eventuali ragioni di supporto alle avverse tesi processuali o a sconfessare eventuali linee defensionali già tracciate dal professionista preso di mira, ma a prospettare “tout court” un doloroso danno) e per il pregresso contesto diffamatorio ed accusatorio, non può che voler significare e rappresentare l’intenzione di arrecare, a mezzo delle proprie future esternazioni in sede tribunalizia, danno e dolore al destinatario dell’avviso, rendendo tanto più inquietante la minaccia proprio per la sua genericità e la sua prospettazione nell’ambito di una certamente ineludibile, doverosa ed inevitabile futura dialettica processuale”.
