Whistleblowing: in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 24/2023 (di Vincenzo Giglio)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 (allegato al post) il d. lgs. n. 24/2023, attuativo della direttiva n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 (allegata anch’essa), riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali.

Oggetto del decreto legislativo

Serve a tutelare gli autori di segnalazioni di possibili violazioni di norme nazionali o unionali, che abbiano appreso in ambito lavorativo pubblico o privato, capaci di ledere l’interesse pubblico o l’integrità di un’amministrazione pubblica o di un ente privato.

Categorie tutelate

Beneficiano della protezione accordata dal d. lgs. dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi e subordinati, liberi professionisti, volontari, tirocinanti non retribuiti, azionisti, individui che svolgono ruoli di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza nel rispettivo ambito lavorativo.

Sono ugualmente protette le categorie dei “facilitatori” (vale a dire le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata), colleghi, parenti, persone legate da un affetto stabile al segnalatore.

Canali di segnalazione

Sono tenuti ad istituirli sia i soggetti pubblici che quelli privati e devono essere configurati in modo da garantire la riservatezza sull’identità del segnalatore.

Modalità della segnalazione

Deve essere indirizzata all’ANAC.

La si può inoltrare sulla piattaforma informatica approntata dall’Autorità ma sono ugualmente possibili segnalazioni scritte e orali (queste ultime tramite telefono o servizi di messaggeria elettronica) e incontri in presenza.

L’ANAC, a sua volta, è tenuta a dare riscontro al segnalante entro un termine di tre mesi, raddoppiabile se ricorrono ragioni giustificate e motivate.

Divieto di ritorsioni

Sono proibite ritorsioni in danno dei segnalatori.

Sono considerate tali: licenziamento, sospensione, retrocessione o mancata promozione,  mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro, sospensione della formazione, note negative di merito, provvedimenti disciplinari, inflizione di sanzioni anche pecuniarie, coercizioni, intimidazioni, molestie, ostracismo, discriminazioni, trattamenti sfavorevoli, mancata conversione di contratti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato (purché in presenza di una legittima aspettativa in tal senso), danni (ivi compresi quelli reputazionali, particolarmente sui social media) e pregiudizi economici o finanziari, annullamenti di licenze e permessi, richieste di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici.

Sistema sanzionatorio

L’ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

Entrata in vigore

Le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.