Violazione di domicilio nei confronti del coniuge separato che entra nella casa di sua proprietà assegnata all’ex partner (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 11242 depositata il 16 marzo 2023 ha stabilito che è configurabile la violazione di domicilio a carico del coniuge che, dopo la separazione, entra nella casa assegnata all’ex, anche se di sua proprietà in quanto lo ius excludendi alios si connette alle prerogative di chi vanti un rapporto di utilizzo qualificato con un’abitazione.

La Suprema Corte ha ricordato che il diritto di esclusione è stato riconosciuto in un caso in cui vi era stata interruzione della convivenza more uxorio solo da poche ore (cassazione sezione 5 numero 3998 del 19 dicembre 2018, depositata nel 2019, Rv 275374).

Nel caso esaminato i giudici di merito hanno valorizzato la situazione di fatto creatasi dopo la fine di una relazione e l’allontanamento di uno dei due componenti della coppia dall’abitazione per reputare sussistente, in capo all’altro, il diritto esclusivo di decidere chi potesse avere accesso al luogo che era stato la comune dimora.

La cassazione ha ricordato l’esatta definizione giurisprudenziale dell’oggetto giuridico del reato di violazione di domicilio, (Cassazione sezione 5 numero 47500 del 21 settembre 2012, rv 254518) cioè la libertà della persona colta nella sua proiezione spaziale rappresentata dal domicilio, di cui viene garantita, attraverso la predisposizione del meccanismo sanzionatorio, l’inviolabilità, in conformità al dettato costituzionale dell’art. 14 comma 1 Costituzione.

Ebbene, occorre privilegiare l’effettivo rapporto tra il soggetto e il luogo nel quale si esplica la sua personalità, dando rilievo ad una circostanza di fatto, nella specie la cessazione della convivenza more uxorio, che aveva sancito la fine del diritto dell’imputato di accedere a proprio piacimento a quella che non era più la sua abitazione.

In conclusione, nell’ipotesi in cui, all’esito di una separazione di fatto, uno dei coniugi abbia abbandonato l’abitazione familiare trasferendosi altrove, l’unico titolare del diritto di esclusione di terzi va individuato nel coniuge rimasto nella abitazione familiare, anche se quello trasferito sia proprietario o comproprietario dell’immobile.