La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 8524 depositata il 27 febbraio 2023 ha stabilito che ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa e del danneggiato dal reato è necessario che vi sia stata l’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., non essendo sufficiente a tal fine la presentazione di una denuncia o querela.
La Suprema Corte ha sottolineato che la proposizione della querela non vale ad attribuire al querelante la qualità di persona offesa, che si assume solo al momento dell’iscrizione della notizia di reato nel relativo registro.
La cassazione ha ricordato che ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa e del danneggiato dal reato è necessario che vi sia stata l’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., non essendo sufficiente a tal fine la presentazione di una denuncia o querela (sez. 4, n. 43865 del 6/6/2017, Rv. 270928).
In particolare, l’art 74 d. P. R. n. 115 del 2002 riconosce il diritto a fruire del patrocinio a spese dello Stato anche alla persona offesa dal reato e al danneggiato, che intenda costituirsi parte civile.
Ma, ai fini dell’ammissione al beneficio, occorre la qualità attuale e non soltanto potenziale di persona offesa o danneggiata dal reato.
La lunga esposizione delle argomentazioni difensive coglie certamente nel segno laddove, da un punto di vista sostanziale, mette in evidenza che la qualità di persona offesa è strettamente collegata al momento della commissione del reato, trattandosi del titolare del “bene o interesse protetto dalla norma vulnerato dall’illecito” (al pari della qualità di danneggiato del reato, trattandosi di qualunque soggetto che abbia riportato un danno, rilevante ai sensi dell’art. 185 cod. pen., per effetto della commissione del reato).
Tuttavia, da un punto di vista processuale, prima della iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335, cod. proc. pen., non può dirsi esistente un indagato, una persona offesa o danneggiata dal reato, non esistendo ancora un procedimento penale al quale deve considerarsi accessorio quello azionato dal ricorrente.
Cosicché, ribadendosi il ragionamento già svolto nel precedente richiamato, deve rilevarsi che, prima dell’iscrizione del procedimento sul registro notizie di reato, la qualità di persona offesa o danneggiata è soltanto potenziale e non attuale.
E neppure essa può dirsi effettiva in virtù della mera presentazione di una denuncia o di una querela, come nella specie, in quanto l’art. 74 d. P. R. n. 115 del 2002 non riconnette il diritto a fruire del patrocinio a spese dello Stato alla sola qualità di denunciante o di querelante.
Infatti, il solo fatto storico inerente alla presentazione di una querela non vale ad attribuire al querelante la qualità di parte lesa, non potendosi escludere che l’istanza di punizione venga formulata da un soggetto non legittimato, in quanto privo della titolarità dell’oggetto giuridico della norma e, quindi, della qualità di persona offesa.
Dunque, soltanto quando, all’esito delle valutazioni di competenza del pubblico ministero, il nominativo dell’interessato viene iscritto sul registro notizie di reato, le relative qualità (tra cui quella di persona offesa) divengono attuali ed effettive (in motivazione sez. 4, n. 43865/2017, cit.).
Che il diritto sorga in relazione al procedimento penale è stato, infatti, definitivamente riconosciuto dal diritto vivente: rinvenuto il fondamento dell’istituto nella tutela del diritto inviolabile alla difesa per la persona sprovvista di mezzi economici, esso è stato esteso alla persona offesa e alle altre parti private del processo, quale strumento per rendere effettiva la tutela giurisdizionale dei propri diritti anche alle vittime non abbienti, attuando in tal modo la reale “par condicio” tra soggetti pubblici e privati del giudizio.
Con esso l’interessato esercita una pretesa di tipo patrimoniale, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto a che lo Stato si accolli le spese per la difesa tecnica del difensore da lui nominato nello specifico processo penale.
Si tratta di un procedimento sicuramente giurisdizionale, collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria (in motivazione Sez. U, n. 30181 del 2004, Graziano).
Il beneficio, poi, è esteso espressamente dal legislatore anche ad altri procedimenti (art. 74, c. 2, d.P.R. n. 115/2002) e ai procedimenti derivati e accidentali connessi a quello penale (art. 75, c. 1, d.P.R. cit.), oltre ai procedimenti indicati nell’art. 75, c. 2 e 2-bis, d.P.R. 115/2002.
Il giudice delle leggi, dal canto suo, è intervenuto anche di recente, dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 75, c. 1 e dell’art. 74, c. 2, nella parte in cui non prevedono che il beneficio si applichi anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’art. 5, c. 1-bis, del D. L.vo 4 marzo 2010, n. 28, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo (Corte cost. n. 10/2022).
