Il patto di quota lite non può derogare al divieto deontologico di richiedere parcelle manifestamente sproporzionate.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense esaminata ci permette di fissare degli interessanti principi da ricordare in tema di compensi professionali.
La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante, sicché l’eventuale patto di quota lite non può comunque derogare al divieto deontologico di richiedere compensi manifestamente sproporzionati.
Dalla medesima decisione del Consiglio Nazionale Forense si può trarre l’ulteriore massima che il divieto di patto di quota lite riguarda anche l’attività stragiudiziale.
Il divieto di patto di quota lite ex art. 13 L. n. 247/2012 è applicabile sia all’attività stragiudiziale, quando si fa riferimento alla prestazione, sia all’attività giudiziale, quando si fa riferimento alla ragione litigiosa.
Ai sensi dell’art. 13 L. n. 247/2012, “sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso “a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede […]
L’eventuale nullità civilistica del patto di quota lite (nella specie, per mancanza della forma scritta prevista ad substantiam dal terzo comma dell’art. 2233 c.c.) non rileva in sede disciplinare, ove oggetto di valutazione è il comportamento del professionista, al fine di valutarne la correttezza dal punto di vista deontologico e non l’efficacia e/o opponibilità dell’accordo. […]
L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta […]
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Di Campli), sentenza n. 206 del 9 novembre 2022.
Per la lettura integrale della decisione pubblicata oggi 16 marzo ecco il link:
