Il difensore d’ufficio dopo aver seguito il processo si trova ad effettuare una lunga attività per il recupero del credito maturato.
Questa attività lavorativa deve essergli riconosciuta al momento della liquidazione dei compensi dal giudicante, così ha ribadito la cassazione con l’ordinanza numero 7275 depositata il 13 marzo 2023.
L’avvocato che ha esperito la procedura per il recupero del suo credito professionale ha il diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi.
Il principio è stato ribadito dalla cassazione sezione 2 con l’ordinanza n. 7275 depositata il 13 marzo 2023 che ha accolto il ricorso di un collega in tema di spese di giustizia. La Suprema Corte ha ricordato che secondo un costante orientamento, il difensore d’ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli art. 82 e 116 del DPR 115/2002 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22579 del 10/09/2019, Rv. 655220; Cass 30484/2017; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 27854 del 20/12/2011, Rv. 620470).
