Il d.l. n. 20/2023 e il nuovo reato di “Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” (di Vincenzo Giglio)

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 10 marzo 2023 (allegata alla fine del post) è stato pubblicato il d.l. n. 20/2023 contenente “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare“.

La pubblicazione è stata preceduta il giorno prima da un comunicato stampa (allegato anch’esso alla fine del post) del Consiglio dei Ministri.

Principali novità

Le si presenta ricorrendo alla loro descrizione testuale nel comunicato stampa.

Espulsioni e ricorsi

Si elimina la necessità di convalida del giudice di pace per l’esecuzione dei decreti di espulsione disposti a seguito di condanna.

Nuove modalità di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri

Le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite, non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere – tra l’altro – delle Commissioni parlamentari competenti.

In via preferenziale, le quote saranno assegnate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari.

Modifiche alle norme sui titoli di ingresso e di soggiorno per lavoro subordinato di cittadini stranieri

Si semplifica l’avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e si accelera la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale.

Programmi di formazione

Ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i corsi di formazione riconosciuti dall’Italia, che saranno promossi dal Ministero del lavoro.

Durata del permesso di soggiorno rinnovato

I rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di tre anni, anziché due come oggi.

Priorità alle aziende/lavoratori agricoli

Si stabilisce che i datori di lavoro che hanno fatto domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e non sono risultati assegnatari abbiano la priorità rispetto ai nuovi richiedenti.

Contrasto alle agromafie

Al fine di proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, il personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrato nell’area delle elevate professionalità e nell’area funzionari, ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; il restante personale inquadrato nell’area assistenti e nell’area operatori è agente di polizia giudiziaria.

Centri per migranti

Si introducono norme per il commissariamento della gestione dei centri governativi per l’accoglienza o il trattenimento degli stranieri, e comunque per farne proseguire il funzionamento.

Si prevede la facoltà, in sede di individuazione, acquisizione o ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare al codice dei contratti pubblici, consentendo una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure. L’efficacia della deroga è limitata fino al 31 dicembre 2025. È fatto, comunque, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Protezione speciale

Si definisce meglio la protezione speciale per evitare interpretazioni che portano a un suo allargamento improprio. Con norma transitoria si prevede che la nuova disciplina operi dall’entrata in vigore del decreto-legge.

Il nuovo reato diMorte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” (art. 12-bis, d. lgs. n. 286/1998)

La fattispecie è così configurata letteralmente:

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l’ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.
2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all’articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall’articolo 12, comma 3-ter .

4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3 -quinquies , 4, 4 -bis e 4 -ter dell’articolo 12.

6. Fermo quanto disposto dall’articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio“.

Qualche considerazione a prima lettura

…Cosa fa il Governo

Il cosiddetto “Decreto immigrazione” sembra uno specchio piuttosto fedele della visione del fenomeno immigratorio propria dell’attuale Esecutivo.

Una visione le cui direttrici portanti possono essere così definite:

  • sono considerate un inutile impaccio le occasioni di controllo giudiziario sulla gestione del fenomeno: sono espressione di questa tendenza l’eliminazione della necessità di convalida del giudice di pace per l’esecuzione dei decreti di espulsione disposti a seguito di condanna e la “migliore definizione” della nozione di protezione speciale, esplicitamente finalizzata ad “evitare interpretazioni che portano a un suo allargamento improprio“;
  • si privilegia l’immigrazione di manodopera agricola e da adibire a lavori di carattere stagionale: depongono in tal senso la priorità nelle assegnazioni riconosciuta a favore delle aziende hanno fatto domanda di lavoratori agricoli e l’accelerazione del rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale;
  • si prova ad “esternalizzare” in qualche misura i filtri selettivi dei flussi immigratori: si vedano a tal fine le quote preferenziali “assegnate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari” e  gli “ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i corsi di formazione riconosciuti dall’Italia, che saranno promossi dal Ministero del lavoro“;
  • si semplifica drasticamente la gestione dei centri di accoglienza e trattenimento: si rende infatti possibile commissariarli e si assicura maggiore speditezza, tramite deroghe al codice dei contratti pubblici, per le relative procedure di individuazione, acquisizione e ampliamento;
  • si fa ricorso alla leva penale: si introduce una nuova fattispecie incriminatrice, le si associano pene di particolare asprezza, si introducono aggravanti ad effetto speciale, si interviene nella comparazione tra circostanze impedendo che le eventuali attenuazioni possano risultare equivalenti o prevalenti sugli aggravamenti, si ricorre all’extra-territorialità della giurisdizione italiana per le condotte dirette a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato anche nei casi in cui la morte o le lesioni si siano verificate fuori del territorio statale.

Elencate le linee ispiratrici della nuova decretazione d’urgenza, l’impressione che se ne ricava è di un Esecutivo che sta parecchi passi indietro rispetto alla natura epocale del fenomeno immigratorio e che si limita a risposte di cortissimo respiro, per di più ingabbiate in una cornice fortemente ideologizzata che nell’immigrazione scorge sempre e solo problemi ed emergenze e mai opportunità.

Si individua ancora una volta la repressione come arma più potente e si destinano le briciole ai percorsi inclusivi.

Si perpetua l’idea dell’immigrato inteso come mero fornitore di braccia da lavoro e si tralascia qualunque strumento in grado di attirare l’immigrazione qualificata.

Si rivendicano le “mani libere” da qualunque ingerenza esterna all’azione dell’Esecutivo ma contemporaneamente non si fa neanche il minimo accenno, ad esempio, a linee guida che ne orientino la condotta e specifichino la catena di comando e di responsabilità per le operazioni di soccorso.

Un decreto deludente, dunque, e assai impari alla sfida continua che la migrazione porta all’Occidente.

Non che sia una novità, anche questo è giusto riconoscerlo.

L’attuale maggioranza non si discosta di molto dai sentieri percorsi in passato da vari Governi di centrosinistra.

Ed è proprio questo il problema: viviamo in un’epoca di vastissimi movimenti di genti che, spinte dalle più varie emergenze, cercano una risposta ai loro drammatici problemi e nessuno sa cosa dirgli e cosa fare quando bussano alle nostre porte.