Informiamo i lettori che la Suprema Corte, precisamente Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 9846/23, ha fatto chiarezza sui criteri inter-temporali di applicazione della nuova disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimento diverso di cui all’art. 270 cod. proc. pen., dettata dal d.lgs. n. 216/2017, e rimodulata dal d.l. n. 161/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 7/2020.
Questa la sintesi della decisione, come redatta dall’Ufficio del Massimario:
“La nuova disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimento diverso di cui all’art. 270 cod. proc. pen., dettata dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, e rimodulata dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, non si applica ai procedimenti penali iscritti anteriormente al 31 agosto 2020 – data a cui è stata differita, da ultimo, l’operatività del novum normativo dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020 n. 70 – a nulla rilevando che, per effetto della separazione di posizioni processuali disposta per ragioni di competenza, si sia proceduto ad iscrizioni ex novo in epoca successiva a tale data“.
