La questione di come debba procedersi alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio nell’ipotesi in cui l’imputato elegga domicilio presso il difensore d’ufficio e quest’ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dall’articolo 162 comma 4-bis cpp, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, e l’imputato non provvede ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, è stata rimessa alle Sezioni Unite e verrà decisa il prossimo 13 luglio 2023.
In allegato l’ordinanza 9038/2023 della cassazione sezione 1.
La questione è se si debba procedere alla notificazione dell’atto introduttivo ai sensi degli articoli 157 ed eventualmente 159 cpp oppure si possa effettuare la notificazione allo stesso difensore ai sensi dell’articolo 161 comma 4 c.p.p.
