La Commissione Giustizia ha completato nella seduta dell’8 marzo l’esame del provvedimento giungerà, per il voto, in Aula a Montecitorio lunedì 13 marzo alle ore 14,00.
Il testo presentato da Nordio (allegato in calce) prevede tre articoli che modificano la procedibilità d’ufficio e l’arresto in flagranza.
In Commissione sono stati tutti respinti gli emendamenti dell’opposizione.
Ecco in breve cosa prevede il testo Nordio.
L’articolo 1 è volto a rendere procedibili d’ufficio tutti i reati procedibili a querela ove ricorra l’aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, di cui all’art. 270-bis.1, primo comma, c.p. o l’aggravante derivante dall’aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, di cui all’art. 416-bis.1, primo comma, c.p.
L’articolo 2 è volto a includere il delitto di lesione personale previsto dall’art. 582 c.p. fra i delitti per i quali l’art. 71 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) prevede la procedibilità d’ufficio qualora essi siano aggravati dall’essere stati commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione
L’articolo 3 modifica l’art. 380 c.p.p. consentendo l’arresto in flagranza obbligatorio, anche in mancanza di querela nel caso in cui la persona offesa non risulti prontamente reperibile.
In questi casi la querela deve comunque essere presentata entro il termine di quarantotto ore dall’arresto.
La disposizione inoltre, prevede che, in tutti i casi di arresto in flagranza (sia obbligatorio che facoltativo) nelle ipotesi in cui la querela è presentata in forma semplificata le autorità che procedono all’arresto sono tenute a rendere alla persona offesa le informazioni di cui all’art. 90-bis c.p.p.
In particolare, il comma 1, modifica il comma 3 dell’articolo 380 c.p.p., il quale, nella sua formulazione vigente, prevede che in caso di delitto perseguibile a querela di parte si procede all’arresto in flagranza soltanto qualora la querela sia proposta, anche con dichiarazione orale resa all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente sul luogo.
La remissione della querela impone l’immediata liberazione dell’arrestato.
