Tenuità del fatto, nuova formulazione Cartabia: norma sostanziale applicabile anche ai fatti reato antecedenti all’entrata in vigore della Riforma (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 9466 depositata il 7 marzo 2023 ha stabilito che il nuovo articolo 131-bis c.p., come novellato dalla Riforma Cartabia, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 2, c. 4, cod. pen.

La Suprema Corte premette che deve rilevarsi intanto che il nuovo art. 131 bis, cod. pen., come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d. lgs. n. 150/2022, prevede l’applicabilità generalizzata dell’istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni.

Cade, dunque, ogni riferimento al limite massimo della pena edittale.

Cosicché, ferme restando le eccezioni previste dalla norma, il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati, tra i quali, per esempio, i furti aggravati che, in larga parte, sono oggi diventati punibili a querela ad opera della stessa riforma e, tra le novità, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, va segnalata anche quella che consente al giudice di considerare la condotta susseguente al reato.

La norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusto disposto dell’art. 6 del d.l. n. 162/2022. Sulla natura della norma in esame soccorre il diritto vivente: l’istituto ha natura sostanziale ed è applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e – solo per questi ultimi – la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, c. 4, cod. pen. e 129, cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609, c. 2, cod. proc. pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266593-01, in cui, in motivazione, la Corte ha specificato che, invece, ove non si discuta dell’applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d’ufficio della questione).

Ne discende che la norma, come novellata, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 2, c. 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente. La relativa questione, pertanto, ove non proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello, sarà deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609, c. 2, cod. proc. pen. e, se la Corte di cassazione ne riconosce la sussistenza, potrà dichiararla anche d’ufficio ai sensi dell’art. 129, c. 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell’art. 620, c. 1, lett. i) cod. proc. pen. (sul punto, sempre Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, cit.).