Avvocati e giudici: la cortesia non è di casa nel processo (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 9666 depositata il 7 marzo 2023 ha certificato che “l’istanza di cortesia non è idonea ad attivare nessun obbligo processuale di provvedere in capo al giudice. Essa resta disciplinata soltanto dalle regole di cortesia, che non sono giustiziabili”.

In modo plastico si certifica che la “scortesia” del giudice all’avvocato che chiede cortesemente più volte di posticipare di un paio di ore la chiamata di un processo non può trovare in alcun modo tutela procedurale.

Fatto

La difesa ricorre in cassazione rilevando che il giudizio di appello, fissato per il 23 settembre 2021 alle ore 9.00, si è celebrato nonostante il difensore con istanza scritta inviata il 7 settembre 2021 e reiterata il 20 settembre 2021, aveva chiesto di trattarlo non prima delle ore 12.00 perché sarebbe atterrato a Bologna alle ore 10.00.

La questione di nullità viene proposta sia sotto il profilo della violazione della norma dell’art. 420-ter cod. proc. pen. sul legittimo impedimento, sia sotto il profilo della violazione della norma dell’art. 121 cod. proc. pen. che dispone che sulle richieste delle parti il giudice provvede senza ritardo e comunque entro 15 giorni.

Decisione

La cassazione premette che sotto il profilo della violazione della norma dell’art. 420-ter cod. proc. pen. sul legittimo impedimento, la questione di nullità è infondata.

Il legittimo impedimento presuppone i caratteri dell’assolutezza, della effettività, della legittimità, e deve essere riferibile ad una situazione non dominabile dal soggetto che la adduce e a lui non ascrivibile (Sez. 5, Sentenza n. 12056 del 20/01/2021, Rv. 281022; Sez. 3, Sentenza n. 11460 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275184; Sez. 3, Sentenza n. 10482 del 15/12/2015, dep. 2016, Rv. 266494).

Nel caso in esame, fanno difetto sia il requisito dell’assolutezza, perché il difensore aveva avuto il tempo di organizzare il viaggio con un mezzo di trasporto, o secondo un programma, diverso, sia il requisito della situazione non dominabile dal soggetto che la adduce ed a lui non ascrivibile, perché è lo stesso difensore che ha scelto per sua comodità personale il programma di viaggio che gli ha impedito di arrivare a Bologna per l’orario in cui era fissata udienza.

Sotto il profilo della violazione della norma dell’art. 121 cod. proc. pen., la questione è manifestamente infondata.

Posto, infatti, che nel caso in esame non era addotto alcun legittimo impedimento, la richiesta del difensore di posticipare l’inizio dell’udienza si risolveva in una mera istanza di cortesia.

L’istanza di cortesia non è idonea ad attivare nessun obbligo processuale di provvedere in capo al giudice.

Essa resta disciplinata soltanto dalle regole di cortesia, che non sono giustiziabili, e non è soggetta, pertanto, all’osservanza della norma dell’art. 127 cod. proc. pen. che prevede che sulle istanze delle parti il giudice provvede entro 15 giorni.

E ciò anche a prescindere dalla circostanza che, in ogni caso, il termine dell’art. 127 cod. proc. pen. è stato ritenuto ordinatorio dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 1599 del 03/05/1993, Rv. 195402), perché non presidiato da esplicita sanzione di nullità.

Diceva Victor Hugo che: “Con la cortesia si ottiene persino il rispetto” e noi più prosaicamente sottolineiamo che tra cortesie richieste e scortesie ricevute quello che ne subisce gli effetti è l’imputato.