La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 9202 depositata il 6 marzo 2023 ha esaminato le questioni della rilevanza della proprietà e della collocazione davanti ad un canile degli animali in tema di abbandono.
La Suprema Corte ha stabilito che ai fini della integrazione della condotta tipica dì “abbandono” la proprietà degli animali domestici, quanto il potere di fatto esercitato sull’animale, sicché la fattispecie è integrata non solo dal proprietario, ma anche da chiunque detenga l’animale anche solo occasionalmente (Sez. 3, ordinanza n. 6415 del 18/01/2006, Rv. 233307).
Inoltre, è configurabile l’abbandono nel caso di di specie in quanto i cuccioli sono stati collocati innanzi al cancello del canile, ancora chiuso, senza che fosse stato posto in essere alcun tentativo di contattare la struttura che li avrebbe presi in carico, citofonando, o attendendone l’apertura.
Si è quindi integrato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il reato di maltrattamenti di animali nella forma dell’abbandono, e non la consegna di animale, randagio o di proprietà, ad un canile comunale.
Né può essere ritenuta meritevole la tesi difensiva secondo cui si tratterebbe di consegna – lecita – di animale domestico a struttura pubblica preposta al ricovero di animali; in proposito si ricorda che, condivisibilmente, la giurisprudenza ha affermato che non integra il reato di cui all’art. 727 cod. pen., neppure sotto la forma dell’abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani, anche sul falso presupposto che l’animale non sia il proprio, ma abbia origine randagia (Sez. 3, n. 34396 del 05/07/2001, Rv. 220105).
Nel caso in disamina, tuttavia, non vi è stata alcuna “consegna” dei cuccioli da parte della ricorrente, a prescindere dal rilievo che questi fossero randagi.
