L’inchiesta bergamasca sui presunti errori nella gestione della pandemia da Covid-19: alcune perplessità (di Vincenzo Giglio)

Il procuratore della Repubblica Antonio Chiappani commenta la chiusura delle indagini sulla gestione della pandemia nel territorio bergamasco e dice due cose essenziali: ha disposto una consulenza e chi l’ha fatta ha rilevato omissioni ed errori in mancanza dei quali si sarebbero potute salvare migliaia di vite; l’inchiesta serve a dare risposte ai familiari delle vittime e all’intera cittadinanza bergamasca ed a capire come agire in futuro se dovessero presentarsi emergenze simili (a questo link per l’articolo di Sky TG24).

In parallelo, Andrea Crisanti, il microbiologo che ha redatto la consulenza che tanto peso ha nelle determinazioni della procura bergamasca, concede interviste a raffica e sottolinea di aver realizzato qualcosa che prima non c’era, una mappa logica che ha richiesto metodologie innovative “perché nessuno prima aveva osato affrontare dal punto vista periziale una situazione così complessa. Per risolvere il problema dell’ospedale di Alzano abbiamo usato le metodologie che vengono usate per i disastri aerei, per scandagliare in maniera minuziosa ogni possibile relazione causale. Abbiamo utilizzato dati – ha aggiunto – che ci hanno permesso di ricostruire puntualmente giorno per giorno la dinamica dell’epidemia e utilizzato modelli matematici altamente predittivi” (a questo link, per il reportage de Il Messaggero).

Sembrerebbe che il Prof. Crisanti sia stato addirittura in grado di determinare in 4.148 il numero delle vittime la cui vita sarebbe stata salvata se la “zona rossa” fosse stata disposta il 27 febbraio 2020 (a questo link, per la notizia su Fanpage).

Questi primi contatti tra i protagonisti dell’inchiesta e l’opinione pubblica sembrano avere alcune caratteristiche degne di nota.

La prima: non si può dubitare della serietà e della correttezza del procuratore Chiappani e del professore Crisanti e degli scopi che li animano ma non si può neanche ignorare che la comunicazione che entrambi stanno concorrendo ad offrire sull’inchiesta sia oggettivamente funzionale all’innesco di un forte interesse mediatico attorno ad una vicenda giudiziaria che allo stato è nient’altro che una proposizione unilaterale dell’accusa pubblica.

La seconda: per ciò che si è appreso finora, le ipotesi di reato formulate dalla procura di Bergamo, cioè epidemia colposa, omicidio colposo, rifiuti di atti d’ufficio, lesioni colpose e falso (le si ricava da un articolo di Rainews, a questo link) sembrano dipendere in misura rilevante dalla mappa logica del Prof. Crisanti che, come si è visto, è il frutto di modelli matematici predittivi.

Lo stesso Crisanti li definisce “altamente” predittivi. È lecito tuttavia chiedersi quanta parte di questa predizione derivi da conoscenze ex post (se si preferisce: il senno di poi) e quanto davvero prevedibili fossero prima gli eventi verificatisi dopo. È ugualmente lecito chiedersi se i modelli e la metodologia usati da Crisanti siano coerenti al solido orientamento interpretativo inaugurato dalla notissima sentenza Cozzini in tema di prova scientifica secondo la quale “per valutare l’attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l’ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l’identità, l’autorità indiscussa, l’indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove“. Si è, poi, aggiunto che “il primo e più indiscusso strumento per determinare il grado di affidabilità delle informazioni scientifiche che vengono utilizzate nel processo è costituito dall’apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale ed all’indipendenza di giudizio dell’esperto” . In altri termini: saranno in grado le conclusioni del Prof. Crisanti di resistere a questa ineludibile e severissima verifica di coerenza?

La terza: l’inchiesta, dichiaratamente, è stata concepita per fini che vanno ben oltre quello fisiologico di ogni indagine penale (accertare un fatto, la sua corrispondenza ad una fattispecie incriminatrice, la sua attribuibilità a qualcuno). Il procuratore Chiappani si è proposto di dare una risposta alle vittime e di acquisire conoscenze che permetteranno in futuro di evitare gli errori commessi nella prima fase della gestione della pandemia da Covid-19.

Ci si chiede ancora una volta: è legittimo attribuire ad un procedimento penale scopi così latamente conoscitivi e addirittura predittivi?

Ed è appropriato collocare al centro della scena le vittime piuttosto che gli indagati?

Sembrerebbe di no, la giustizia penale non dovrebbe essere assimilata ad un consesso scientifico e al centro del dibattito processuale dovrebbe stare chi subisce l’iniziativa penale statuale e rischia la libertà, la reputazione, il patrimonio, cioè i beni primari di ogni essere umano.

La quarta, strettamente connessa alla terza: quanto conta in vicende come quella esplorata dalla procura bergamasca il comprensibilissimo bisogno degli esseri umani che subiscono tragedie immani di disporre di un senso, una spiegazione, una colpa, un colpevole?

Se una tragedia c’è stata sarà più facile venirne a capo se si dirà che è stata frutto di una colpa piuttosto che dell’inadeguatezza umana a prevenirla ed evitarla, come ai tempi della peste e della caccia agli untori.

Se ognuno di noi ricorderà a lungo le immagini surreali dei convogli militari che trasportavano bare piene di vittime del Covid e se le ricorderà con rabbia e sgomento, non ci sarà altro conforto possibile se non lo svelamento di una colpa, che sia di singoli individui o di sistema, e la sua punizione.

Comprensibile e inevitabile: ma questo sentimento ha diritto di tribuna nel processo penale?